Il decreto legge n. 69 del 2013, convertito in legge ribadisce, ancora una volta in una normativa, che la pubblica amministrazione deve essere efficiente e rispettosa dei termini di legge.
La lentezza burocratica e i costi economici e di tempo spesi dalle aziende per ottenere le certificazioni necessarie per svolgere la propria attività sono talvolta determinanti; un gap che spinge gli imprenditori italiani (o aspiranti tali) a de localizzare all’estero e che limitano l’attrattività nel nostro paese di finanziamenti esteri.
A tal fine, per garantire la parità dei diritti tra pubblico e privato e di indennizzo del cittadino (in questo caso imprenditore) l’articolo 28 del Decreto del Fare impone alla pubblica amministrazione un indennizzo economico in caso di inadempienza o di ritardo nelle procedure.
Nello specifico si prevede un “indennizzo automatico e forfettario: in caso di mancato rispetto dei tempi per concludere le pratiche”.
Tale rimborso può essere quantificato in una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000 euro.
Saranno inclusi nella procedura di rimborso inizialmente le domande riguardanti l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa ma entro 18 mesi, di concerto con Regioni e comuni, verrà emanato un decreto del Presidente del Consiglio per definire meglio rimodulazione ed estensione dei procedimenti.
Come chiedere l’indennizzo
L’interessato, entro 20 giorni dalla data di scadenza del rilascio del procedimento, deve rivolgersi al responsabile appositamente nominato dall’amministrazione (titolare del potere sostitutivo), che deve concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto oppure deve liquidare nelle modalità sopra indicate.
Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento oppure non liquidi l’indennizzo, l’interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo. In tal caso, il contributo unificato è ridotto alla metà. La condanna dell’amministrazione è comunicata alla Corte dei Conti e al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
Le informazioni utili per la domanda dovranno essere fornite dall’amministrazione di competenza nella comunicazione di avvio del procedimento (e sul sito internet) indicando anche il soggetto a cui rivolgersi in caso di ritardo.
Di Marcella Sardo – www.corriereinformazioni.it