Secondo la sentenza 504/02/2019 della Ctp Pescara del 14/10 è illegittimo l’accertamento presuntivo del reddito e del volume d’affari di un professionista, unicamente basato sugli onorari minimi suggeriti da un’associazione professionale, in assenza di ulteriori elementi posti a sostegno della maggior pretesa fiscale.
La decisione ha riguardato un accertamento analitico-induttivo verso un dottore commercialista, accusato di mancate emissioni di fatture o di sottofatturazioni per i compensi relativi a una serie prestazioni in favore dei propri clienti.
In sede di rideterminazione del reddito e del volume d’affari, l’Agenzia delle Entrate ha determinato i compensi sulla base dei soli «onorari minimi» consigliati dall’Associazione nazionale dei dottori commercialisti (Andc).
Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo dell’Agenzia e contestato il richiamo agli onorari professionali come presunzione non qualificata, non idonea a dimostrare quanto percepito e non dichiarato.
La Ctp ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento. I giudici di merito hanno ritenuto di ricondurre gli onorari professionali proposti da un’associazione professionale nella categoria delle dichiarazioni di terzo, ritenendoli anche alla luce di ciò non idonei, di per sé soli, a sostenere la pretesa tributaria.