Se il cliente non paga una fattura non è previsto alcun rimedio a favore del fornitore che deve recuperare l’Iva addebitata in rivalsa e versata all’erario, salvo che il credito risulti insoddisfatto all’esito di una procedura esecutiva infruttuosa, nel qual caso è ammessa la variazione in diminuzione.
Lo ha riferito l’Agenzia delle Entrate con le risposte ad interpello n. 499 e n. 500 pubblicate ieri, 26 novembre 2019.
Il caso è stato sollevato da un contribuente che riteneva di potersi avvalere del regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014. Per questo aveva emesso alcune fatture senza addebito dell’Iva e senza evidenza della ritenuta d’acconto, pagate dal committente.
Accortosi dell’errore, il contribuente aveva provvisto successivamente, per via elettronica, ad emettere note di variazione in diminuzione a storno delle precedenti fatture, nonché a riemettere le fatture con addebito dell’Iva e con evidenza della ritenuta d’acconto. Al rifiuto dei documenti da parte del cliente, ecco l’interpello presentato all’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia ha osservato che l’erronea emissione delle fatture in regime forfetario può essere corretta con una delle seguenti modalità (alternative ed equivalenti):
a) emettendo note di variazione in aumento per la sola Iva non addebitata inizialmente, indicando nelle note stesse anche la ritenuta d’acconto
b) emettendo note di variazione in diminuzione, a storno delle fatture errate, seguite dalla riemissione delle fatture con evidenza dell’Iva e della ritenuta.
Nella fattispecie, il contribuente ha seguito correttamente la modalità sub b), sicché il rifiuto dei documenti rettificativi opposto dal committente non sembra giustificato.
Nondimeno, considerate l’autonomia dei rapporti che insorgono nel meccanismo di applicazione dell’Iva e la natura privatistica del rapporto di rivalsa tra fornitore e cliente, “la possibilità di recuperare l’Iva, correttamente versata all’erario dall’istante in seguito ad emissione delle nuove fatture ed addebitata a titolo di rivalsa, ma non versata dal committente, non trova soluzione nel sistema fiscale, salvo che non si proceda con una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa” ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del dpr n. 633/72.