Un nuovo intervento shock per il mondo delle imprese arriva da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che torna sul tema delle sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica, con la risposta all’interpello n. 528 del 16 dicembre 2019 che qui riportiamo nel documento condiviso da informazionefiscale.it.
Il termine dei 12 giorni per l’emissione della fattura elettronica resta uno dei punti fermi ai fini dell’applicazione delle sanzioni, anche qualora la trasmissione in ritardo al SdI non comprometta il corretto versamento IVA del mese o trimestre di riferimento: un nuovo accanimento contro il mondo delle imprese in nome di una presunta lotta all’evasione fiscale.
Pur senza conseguenze in merito ai termini per il versamento dell’IVA – a detta dell’Agenzia – non si può parlare di violazione meramente formale, in quanto la tardiva emissione della fattura elettronica costituirebbe comunque un ostacolo all’attività di controllo.
In breve, quindi, la data da indicare in fattura corrisponde a quella in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, qualora diversa dalla data di emissione della fattura.
La possibilità di emissione della fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e la possibilità di emissione di fattura riepilogativa differita di più prestazioni o cessioni effettuate nei confronti del medesimo soggetto, se accompagnata da idonea documentazione, è valida entro il 15 del mese successivo.
Per ciascuna violazione, la sanzione prevista si applica:
- fra il 90% ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Dopo il 30 novembre, infine, terminato il periodo di moratoria con durata fissata fino a settembre per i mensili, la tardiva emissione della fattura elettronica, pur senza ostacoli al corretto versamento IVA, è punita con l’applicazione di una sanzione da euro 250 a euro 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata.