Con l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di ausiliarato e pulizia delle scuole dell’infanzia comunali, il Comune di Taranto non ha rispettato alcune prescrizioni normative previste dal Codice dei Contratti Pubblici – è quanto dichiara Sergio Passariello, Presidente di Imprese del Sud, movimento imprenditoriale a difesa delle imprese meridionali.
Ma vi è di più – afferma Passariello – nel calcolare l’importo a base d’asta l’Amministrazione Comunale non ha rispettato il costo orario della manodopera previsto dalla Tabelle Ministeriali, prescrizione obbligatoria stabilita dal Codice dei Contratti Pubblici, obbligando nel contempo le ditte concorrenti a dover assumere il personale precedentemente impiegato in un servizio diverso da quello oggi appaltato.
Effettuando un piccolo calcolo matematico – precisa Passariello – e quindi dividendo l’importo a base d’asta calcolato dalla Stazione Appaltante per le ore di lavoro del personale precedentemente impiegato, ne scaturisce un costo orario che è molto inferiore a quello stabilito dal Ministero del Lavoro.
E nel momento in cui, qualche azienda ha chiesto di accedere agli atti pubblici per verificare questo dato e la correttezza del calcolo di cui sopra, i Dirigenti Comunali si sono opposti, adducendo scuse burocratiche che nulla hanno a che vedere con una corretta e trasparente azione amministrativa.
Nel merito delle anomalie da noi riscontrate – continua Passariello – abbiamo verificato che c’è un’applicazione distorta dei Contratti Nazionali di Categoria. Sono stati assimilate, figure professionali di assistenza educativa per scuole dell’infanzia a quelle di pulizia, mentre le due attività non solo sono regolate da contratti nazionali differenti ma determinano anche un retribuzione diversa.
Ed ancora, la Stazione Appaltante – prosegue Passariello – nello stabilire i criteri di partecipazione ha inserito dei requisiti di sbarramento per la partecipazione alla procedura di gara che di fatto limitano la partecipazione, e allorquando qualche concorrente ha chiesto chiarimenti in merito all’utilizzo o meno di determinati requisiti similari, la Stazione Appaltante ha glissato nel rispondere delegando ad un momento successivo la decisione da parte della Commissione di gara.
La Commissione di Gara – conferma Passariello – non ha un potere discrezionale nell’effettuare valutazioni sui requisiti di partecipazione, anzi deve compiere la propria valutazione in ordine a quanto prescritto nei documenti di gara. Quindi è evidente che la Stazione Appaltante ed in particolare il responsabile del procedimento, deve cercare di fugare qualsiasi dubbio in ordine ai requisiti di partecipazione, prima di tutto per adempiere al proprio dovere di un azione amministrativa trasparente ed in secondo luogo evitare che la stessa commissione di gara possa, con la sua libera interpretazione, adottare provvedimenti che poi possono generare contenziosi giudiziari.
Fino a quando le procedure di gara – conclude Passariello – saranno gestite con questi metodi, i Tribunali Amministrativi e Civili saranno ingolfati da contenziosi giudiziari, generati per lo più da una burocrazia faziosa e nemica di un azione amministrativa vicina ai cittadini ed alle imprese.
Nei prossimi giorni, i nostri legali, presenteranno una relazione dettagliata di quanto da noi evidenziato al Dott. Cantone nella sua veste di Presidente dell’Autorità Anti Corruzione e Vigilanza sui Contratti Pubblici.