Il ravvedimento operoso sembra l’unica via d’uscita per le imprese italiane e i cittadini che si apprestano ad affrontare l’ingorgo fiscale di scadenze concentrate nel prossimo mese di giugno: non solo i pagamenti di imposte e contributi attualmente sospesi dal decreto cura Italia (il dl 18/2020) e dal decreto liquidità (il dl 23/2020), ma anche i versamenti delle imposte in autoliquidazione relativi all’annualità 2019, compresi gli acconti per il 2020.
Come fare per uscire indenni da questo periodo di scadenze da rispettare? Una cosa sembra certa: sia ai cittadini che agli imprenditori non conviene vincolarsi con le banche chiedendo nuovi prestiti bensì, appunto, utilizzare questo strumento del ravvedimento operoso per poi, eventualmente, attendere gli avvisi bonari e di addebito, e procedere con una rateizzazione degli stessi, che potrà avvenire anche in 36 mesi con rate trimestrali.
La soluzione del ravvedimento, ripresa da più testate economiche di rilievo, conferma la bontà di quanto sostenuto già tre settimane fa da Sergio Passariello, fondatore di Imprese del Sud:
Tuttavia non mancano condizioni e limitazioni per l’utilizzo di questo strumento.
I contributi previdenziali ed assistenziali sono esclusi dall’utilizzo dello strumento di auto-regolarizzazione: in questo caso l’unica via resta l’attesa dell’avviso di addebito da parte dell’ente previdenziale, con la possibilità successiva di accesso ad una rateizzazione dello stesso.
In merito all’Iva, il tempo tecnico per utilizzare il ravvedimento è piuttosto ridotto, ma anche in questo caso è possibile attendere l’avviso bonario e procedere ad una rateizzazione.
L’utilizzo del ravvedimento operoso è concesso solo in caso non siano già stati notificati gli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e 54-bis del dpr n. 633/1972. Qualora al contribuente venga notificato un 36-bis od un 54-bis è comunque sempre possibile accedere ad una rateizzazione. Questo step, che comporta un aggravio in termini di sanzioni (10% dell’imposta omessa), può essere in ogni caso valutato poiché la rateizzazione concessa viene spalmata su più anni.