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martedì, Novembre 19, 2024
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Equitalia. Sentenza Corte Costituzionale. Ecco come contestare la firma del dirigente.

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La sentenza di ieri della Corte Costituzionale Leggi, con cui sono state annullate le nomine, avvenute senza pubblico concorso, di oltre 1200 funzionari dell’Agenzia delle Entrate al ruolo di dirigente, pone con sé il problema dei possibili effetti sugli atti di accertamento firmati da tale personale privo di poteri e delle relative cartelle esattoriali di Equitalia emesse sulla scorta dei primi.

Premessa la dovuta e necessaria prudenza (nel nostro Paese, l’entusiasmo per le applicazioni “meccaniche” e scontate del diritto non ha mai premiato), anche alla luce del fatto che la giurisprudenza ancora non si è pronunciata sulla questione e non ha chiarito se, e in quale misura, la pronuncia di incostituzionalità potrà determinare conseguenze anche sulle cartelle di Equitalia, proponiamo qui di seguito una bozza di “eccezione” da sollevare nel caso in cui si voglia ricorrere contro la cartella di Equitalia.

Innanzitutto, rinviamo all’articolo di chiarimento: “LA SORTE DELLE CARTELLE ESATTORIALI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE” pubblicato da http://www.laleggepertutti.it/ che consigliamo di leggere preliminarmente.

Attenzione: l’eccezione, basandosi su un difetto di potere da parte del dirigente dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere fatta valere solo nei confronti delle cartelle di Equitalia che sono la diretta conseguenza di atti appunto dell’Agenzia stessa. Non potrà, quindi, essere utilizzata per il caso di recupero di sanzioni amministrative, contributi previdenziali dell’Inps, imposte locali, ecc.

Ecco, dunque, la formula che potrà essere inserita all’interno dell’atto di ricorso, insieme ad eventuali ed ulteriori eccezioni, da presentare alla Commissione Tributaria provinciale.

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CARENZA DI POTERI DI FIRMA DEL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTO  

Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1 – DPR 600/1973 e dell’art. 7 – L. 212/2000: inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.  

Il ricorrente contesta l’assenza di poteri in capo al dirigente, dott. _________, che ha sottoscritto l’atto prodromico (avviso di accertamento del _______ ) dal quale è scaturita l’impugnata cartella esattoriale. Questi, infatti, non sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli atti dell’Agenzia delle Entrate con effetti sul contribuente, poiché semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di concorso pubblico, così come risulta da istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (all. n. 1).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), la nomina a dirigente del dott. _______ che ha firmato l’atto prodromico deve ritenersi nulla con effetto retroattivo. Ne consegue che, alla data in cui è stato formato e firmato l’atto prodromico, il dott. _______ era privo dei poteri per poter impegnare e rappresentare l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Per come più volte chiarito dalla giurisprudenza unanime, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dal medesimo delegato (articolo 42 del Dpr 600/1973). Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione (così Cass. sent. n. 14942/2013).

Peraltro, in caso di imposte sui redditi e Iva (cfr. rinvio all’articolo 42 del Dpr 600/1973 operato dall’articolo 56 del Dpr 633/ 1972) deve essere invece dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cassazione 18758/2014).

In questo contesto, ora la sentenza 37/2015 della Consulta dichiara incostituzionale l’articolo 8, comma 24, del Dl 16/2012, che consentiva alle Agenzie fiscali di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni.

La conseguenza è che l’atto prodromico è inesistente perché emesso da soggetto privo di qualifica e di poteri. L’inesistenza dell’atto prodromico trascina con sé anche l’inesistenza della conseguente cartella esattoriale oggi impugnata. Circostanza che il giudice dovrà dichiarare anche d’ufficio, stante la sentenza della Corte Costituzionale che qui si allega (all. n. 2).

fonte: http://www.laleggepertutti.it/

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