Il Decreto Liquidità – comunica l’associazione di categoria FINCO – non prevede di sospendere temporaneamente, per le operazioni contemplate nello stesso, le regole bancarie per sostituirle con altre costruite su un rischio credito diverso, non più fondato sulla garanzia dell’azienda debitrice ma sulla garanzia dello Stato, prestata tramite un’assicurazione anch’essa pubblica, la SACE.
Pare evidente che il rischio in quest’ultimo caso si riduce praticamente a zero per la banca, che non ha più ragione di difendersi contro il rischio di insolvenza: semmai il “problema” si sposta in capo alla SACE, cui deve essere lasciato il diritto di modulare il premio entro un range concordato a seconda della maggiore o minore rischiosità dell’operazione.
Per ottenere questo risultato le parti coinvolte (MEF, SACE, ABI), dialogando fra di loro, avrebbero dovuto trovare una soluzione ma così non è stato e dubitiamo che lo sia nei prossimi giorni in assenza di una modifica del Dl da presentare subito, nei termini di conversione.
Le opzioni sono tre sono tre e ad avviso della FINCO occorre decidere subito quale prescegliere:
1) l’iter classico sarebbe quello di inserire un comma finale all’art. 1 del Dl 23/20 che tolga, in via provvisoria (entro il 31/12/2020) e per le sole operazioni previste nel Dl stesso, l’autonomia regolamentare sulla concessione di tali crediti alle banche, riservandosi il Legislatore di emanare un D.M. del MEF che detti le regole adeguate a questo diverso rischio del credito;
2) per acquistare tempo e prevenire possibili ricorsi al TAR da parte degli Istituti bancari, si potrebbe far riferimento, nello stesso impianto giuridico predetto, ad un protocollo d’intesa fra MEF, SACE, ABI che dovrebbe entrare in vigore con la stessa legge di conversione. In tal modo l’ABI e gli Istituti bancari rappresentati sarebbero deresponsabilizzati seppur provvisoriamente per motivi di pubblica utilità, dei poteri in materia di concessione del credito (sembra, tuttavia, che tale ipotesi non sia più gradita alle banche per i possibili risvolti penali a carico delle stesse);
3) si potrebbe anche, sempre con lo stesso impianto giuridico, declinare all’art. 1 i punti da definire per la nuova procedura in via sintetica che sono:
- la posizione di rischio dell’impresa preesistente alla richiesta, salvi i casi previsti dal decreto stesso (stato di insolvenza, sofferenza tecnica), non interessa la banca, ma la SACE, cui la banca fornirà i connotati di rischio dell’operazione;
- né interessa il credito o debito preesistente dell’impresa con la banca che, quindi, non può fare operazione di compensazione di sorta;
- gli interessi, le spese, gli oneri accessori sono fissati nel decreto e non sono modulabili;
- solo il premio di assicurazione SACE rimane modulabile, ma in valori prefissati con un range per le variazioni di rischi del cliente, sempre in misura preordinata.
In ogni caso, questo percorso in tre opzioni non potrà essere attuato prima dello scadere dei 60 giorni di conversione del decreto, cioè a giugno inoltrato.
Nel frattempo, le cose continuerebbero ad andare come vanno ora, con una differenza: che le banche, con la certezza che in un modo o nell’altro potranno essere limitate nella loro autonomia, potrebbero accelerare le operazioni in atto per concluderle a condizioni più vantaggiose per loro, con il risultato di dare una spinta all’attuale impasse.
Cambiando completamente scenario attuativo, il Governo potrebbe anche puntare ad un ulteriore Dl dedicato solo a questo aspetto: tenuto conto che si tratta di sostituzione, seppur in via contingente, di un ordinamento ad un altro, l’operazione sarebbe degna di avere un provvedimento ad hoc.
In tal caso le nuove regole dovrebbero essere ben descritte, avendo cura di sentire i partners (SACE ed ABI), ma anche le Associazioni d’impresa.
Quest’ultimo itinerario sarebbe più pulito ed efficace, ma forse più impervio.
Il problema è complesso ma se rimaniamo fermi, le imprese ne patiranno ulteriori conseguenze .
Comunicato stampa – trasmesso da FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni)