Il mondo delle start-up si trova a dover fare i conti con le difficoltà e gli ostacoli causati dall’epidemia: sono infatti numerose le start-up che hanno già dovuto mettere in atto alcune misure volte a ridurre al minimo il personale e i loro costi fissi. La già precaria sopravvivenza di queste entità è infatti messa a dura prova dalla situazione attuale ed è per questo che risulta essenziale introdurre misure in grado di fornire loro un sostegno.
Art. 38 del Decreto Rilancio: quali sono i requisiti?
A tal proposito, il Decreto Rilancio disciplina all’art. 38 uno speciale regime fiscale a favore dei c.d. “business angels”, ossia coloro che decidono di investire in start-up o PMI innovative, estendendo la detrazione d’imposta “ordinaria” del 30%, prevista dall’art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
Il regime previsto dall’art. 38 consente all’investitore di poter fruire di una detrazione di imposta del 50% sulla somma investita, sia in caso di investimento diretto nel capitale sociale di una (o più) start-up innovativa, sia nel caso di investimento effettuato tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio specializzati in questo segmento del mercato.
L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. In caso contrario si decade dal beneficio e si deve restituire quanto già utilizzato, unitamente agli interessi legali.
La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell’investimento. A tal proposito, il Decreto Rilancio ha anche concesso una proroga di 12 mesi, rispetto al limite massimo dei 5 anni previsto per ciascuna start-up, ai fini della permanenza in tale sezione speciale del Registro delle Imprese.
A poter fruire del sostegno della detrazione del 50% sono però solo i piccoli business angels, ossia le persone fisiche diverse dagli investitori più strutturati che invece erogano solitamente investimenti molto più corposi rispetto ai 100.000 euro di cui parla l’art. 38 del D.L. Rilancio.
Questo è un estratto dell’approfondimento pubblicato dallo studio legale Loconte&Partners. Per consultare il documento completo vai al seguente link: