Il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, cd. “Decreto Rilancio” (di seguito “Decreto Legge”), ha previsto una serie di agevolazioni, recepite dal Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione Europea a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, volte a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e riescano a preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia.
Nello specifico il Decreto Legge, con le previsioni di cui agli artt. 54-60, ha disposto che le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di:
– agevolazioni sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
– agevolazioni sotto forma di garanzie per i prestiti (art. 55);
– agevolazioni sotto forma di tassi di interesse agevolato per i prestiti (art.56);
– agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID 19 (art. 57);
– aiuti per investimenti in infrastrutture di prova e upscaling (art.58);
– aiuti per la produzione di medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID 19 (art. 59);
– aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare
licenziamenti connessi con la pandemia (art. 60).
Questo è un estratto dell’approfondimento pubblicato dallo studio legale Loconte&Partners. Per consultare il documento completo vai al seguente link: