L’autorità fiscale del Regno Unito sta procedendo all’applicazione di nuove linee guida sul regime dell’Iva e dal 5 ottobre 2020 ci sono delle sostanziali novità per le merci che giungono nel paese fuori dal Regno Unito. Il documento elaborato oggetto di attenzione è intitolato: “Modifiche al trattamento dell’Iva delle merci estere vendute ai clienti dal 1 gennaio 2021“.
La documentazione fornisce un quadro dettagliato per il trattamento dell’Iva dal gennaio 2021, indicando quali aziende devono registrarsi per la regolamentazione dell’Iva e fornendo nuove indicazioni e obblighi su coloro che esercitano attività economica sui vari Marketplace.
Da gennaio 2021, il governo del Regno Unito introdurrà un nuovo modello per il trattamento dell’Iva. Una garanzia per le merci dell’Unione Europea e per l’accesso al mercato britannico. Tuttavia, non tutte le merci europee saranno trattate allo stesso modo e si sta procedendo a tutelare le imprese del Regno Unito dalla concorrenza europea. Nel corso dell’anno 2021, verranno apportate altre modiche per migliorare il modo in cui il Regno Unito applica l’Iva ai venditori esteri che già vendono beni e servizi all’interno del marcato britannico.
I mercati online sono responsabili della contabilizzazione dell’Iva. Per le vendite dall’estero, il venditore proveniente dall’Europa sarà tenuto a registrarsi e a contabilizzare l’Iva. Per le imprese con sede nell’Unione Europea, la maggior parte delle vendite e degli acquisti di prodotti all’interno dell’UE è soggetta all’Iva. In questi casi, l’Iva è addebitata e dovuta nel paese dell’UE in cui i beni sono consumati dal consumatore finale. Analogamente, l’Iva è addebitata sui servizi quando essi vengono erogati in ciascun paese membro dell’UE.
L’imposta non è dovuta sulle esportazioni di prodotti in paesi extra UE. In questi casi, è addebitata e versata nel paese di importazione, perciò non è necessario dichiarare l’Iva in qualità di esportatore. Tuttavia, per l’esportazione dei prodotti occorre fornire la prova che i beni siano stati effettivamente trasportati al di fuori dell’UE. Tale prova potrebbe essere fornita presentando alle autorità fiscali la copia di una fattura, di un documento di trasporto o di una dichiarazione doganale di importazione. Sarà necessario presentare tale documentazione per poter dedurre integralmente qualsiasi importo Iva da percepire versato in una transazione precedente relativa all’esportazione. Se la documentazione è insufficiente, non si avrà diritto ad un rimborso dell’Iva per l’esportazione dei beni.
Le norme Iva intracomunitarie esistenti si applicheranno per tutto il periodo di transizione in quanto il Regno Unito rimarrà all’interno dell’Unione doganale dell’UE, sebbene queste siano già parzialmente cambiate rispetto alla normalità britannica nel contesto europeo. Le imprese manifatturiere, alimentari, automobilistiche e quelle con holding basate in UE dovranno iniziare a pianificare nuovi accordi commerciali che potrebbero entrare in vigore già nel 2021. L’impresa europea interessata al mercato britannico potrà dichiarare e recuperare l’Iva, invece, di doverla pagare in anticipo e recuperarla in un secondo momento. Tali applicazioni sono in fase di studio per la loro fattibilità e numerose sono le novità che dipendono anche dai settori commerciali oggetto delle imprese.
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