segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 4.8.2015 n. 3851,
Violazione del principio di concentrazione e continuità delle operazioni della gara, è questo l´argomento esaminato e deciso dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 4.8.2015 n. 3851.
Ad avviso del Collegio la valutazione della ragionevolezza nella scansione dei tempi va effettuata con riferimento alla fase di espletamento della gara in senso stretto (che nella vicenda in esame durava dal 14 febbraio 2013, giorno dell’insediamento della commissione di gara, al 14 maggio 2013, data dell’aggiudicazione provvisoria).
Proprio questa è la fase che viene in considerazione quando si afferma che le garanzie di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell´azione amministrativa postulano che le sedute di una commissione di gara debbano ispirarsi al principio di concentrazione e continuità.
La conclusione a cui il Collegio giunge, che dovrebbe essere la regola, sancisce un principio importantissimo “la valutazione delle offerte tecniche ed economiche debba avvenire in una sola seduta, senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l´assoluta indipendenza di giudizio dell´organo incaricato della valutazione stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257).”
Nel caso di specie, d’altronde, occorreva anche tenere conto dell’esigenza di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, cioè della necessità di svolgere un incombente che – anche per la mancanza di limitazioni prefissate al potere di verifica della stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801) – può condurre ad una dilatazione della tempistica di espletamento delle operazioni di gara, senza che tale evento possa implicare illegittimità della procedura (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5542).
Una volta conclusa la fase della valutazione e dunque con l’aggiudicazione provvisoria, in ogni caso, quel principio cessa di avere rilievo. Nessuno può negare che, nella vicenda controversa, la fase successiva (dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva) si sia sicuramente dilatata per motivi che non è dato conoscere.
Tuttavia, precisa il Consiglio di Stato, se questa protrazione potrà essere un indice di amministrazione non particolarmente rapida ed efficiente, essa non ha alterato l’esito dell’aggiudicazione provvisoria. Il che dimostra che nessuna indebita influenza esterna si può essere esercitata sugli organi della gara e che il ritardo non ha comunque leso alcun interesse della società appellante.
fonte: http://www.gazzettaamministrativa.it/