A partire dal primo gennaio 2021, negli scambi commerciali con il Regno Unito si applicano le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni specifiche derivanti dall’Accordo Commerciale e di Cooperazione concordato tra Unione europea e Regno Unito. Gli operatori che effettuano cessioni verso il Regno Unito e che non si siano mai confrontati con le formalità doganali, potranno recarsi presso gli Uffici delle dogane competenti per territorio dove troveranno assistenza e supporto utile a gestire i cambiamenti operativi collegati alla Brexit. La Brexit fa emergere l’importanza di una buona consulenza nelle attività di export e internazionalizzazione. Per tutti gli imprenditori interessati al Regno Unito risulta essenziale e vitale farsi seguire in questa nuova fase commerciale caratterizzata da cambiamenti, novità, ma anche opportunità da saper valutare e ottimizzare.
L’utilizzo del regime doganale del transito consente la spedizione di merci da uno stato membro dell’UE a un altro attraverso la Gran Bretagna con l’espletamento di ridotte formalità doganali. Il Regno Unito è Parte contrante della Convenzione Transito Comune (CTC) dal gennaio 2021, pertanto, con tale paese terzo è possibile utilizzare il regime del transito comune che, tra l’altro, si realizza mediante una procedura doganale completamente informatizzata, grazie all’utilizzo del sistema IT NCTS. Inoltre, una dichiarazione di transito può ricomprendere anche i dati sulla sicurezza e, quindi, può essere utilizzata anche in sostituzione della ENS (Entry Summary Declaration) e dell’EXS (Exit Summary Declaration). Le formalità doganali attinenti al regime del transito possono essere espletate anche avvalendosi delle procedure semplificate di “speditore/destinatario autorizzato“.
Per quanto riguarda la cessione di prodotti alcolici da un operatore italiano e un acquirente del Regno Unito equivale a esportazione poiché realizza l’uscita di merci sottoposte ad accisa dal territorio dell’Unione Europea. Nel caso di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo spediti su strada, ad esempio, trova applicazione il regime di esportazione che prevede la trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico all’ufficio doganale di esportazione. L’operazione di esportazione e la circolazione in regime sospensivo dal deposito fiscale nazionale fino al luogo di uscita dal territorio unionale sono completate con l’emissione della nota di esportazione da parte dell’ufficio doganale di esportazione e con il visto dall’ufficio doganale di uscita.
L’esportatore che rilascia un’attestazione di origine per i prodotti esportati deve poter dimostrare che essi rispettano le regole di origine stabilite nell’accordo e, a tal fine, dovrà acquisire le necessarie informazioni dai suoi fornitori. In un’ottica di flessibilità nella raccolta di prove documentali, la Commissione dell’ Unione europea ha adottato norme transitorie che si applicheranno fino alla fine del 2021, per cui un esportatore dell’UE può fare una dichiarazione sulla base delle informazioni già a sua disposizione anche se riceve le dichiarazioni formali del fornitore solo in seguito. L’esportatore è comunque responsabile di garantire che l’attestazione di origine e le informazioni fornite siano corrette. La Brexit rendere necessaria la conoscenza e la formazione come elementi cardine per le imprese. Euromed International Trade offre un’offerta completa di servizi integrati, dall’individuazione delle aree e dei mercati del Regno Unito in cui operare, alla definizione delle strategie d’ingresso, al coinvolgimento di tutta l’organizzazione aziendale nello svolgimento delle attività operative connesse all’internazionalizzazione.