Dallo scorso 1° Gennaio 2021 è in applicazione, come noto, l’accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK finalizzato il 24 dicembre, al termine di una lunghissima trattativa, che fissa nuove regole per l’esportazione di merci in entrambe le direzioni. Poiché i negoziati si sono conclusi solo in una fase molto tardiva il Consiglio ha optato per l’applicazione dell’accordo in via provvisoria, a cui seguirà l’iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli SSMM per l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Nel Regno Unito l’accordo è stato firmato dalla Regina in data 31.12.2020.
Ma vediamo, alla luce di questo accordo provvisorio (qui è disponibile il testo integrale), quali sono gli adempimenti che consentono la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine UE ivi esportate.
Anzitutto, come riportato dall’Agenzia delle Dogane, devono essere soddisfatti i requisiti stabiliti dalle regole di origine di cui al Titolo I Capitolo 2 parte II dell’accordo. Nel dettaglio:
- la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l’origine UE secondo le regole meglio chiarite nel seguente link: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/guida-rapida-al-lavoro-con-le-norme-di-origine;
- la merce esportata deve essere spedita direttamente in UK;
- l’esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all’importatore UK. A tal fine l’Unione Europea richiede che l’esportatore unionale sia registrato nel sistema REX (per spedizioni di valore fino a 6.000 euro l’attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura). Specularmente, per ottenere la non applicazione del dazio alle importazioni di merce con origine UK l’esportatore dovrà indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK che secondo le indicazioni fornite da UK sarà un codice EORI.
Nelle more dell’introduzione della nuova piattaforma unionale REX, tenuto conto dei tempi attualmente necessari per la registrazione in questione, gli operatori economici non ancora registrati su REX potranno indicare nella dichiarazione allegata alla circolare 49/2020 il codice EORI unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel campo “luogo e data”, salvo l’aggiornamento del dato non appena ottenuto il codice di registrazione. La conoscenza dell’origine unionale dimostrata dall’importatore UK rappresenta una ulteriore condizione per la attestazione in questione (cfr. art.18 comma 2 lettera B della sezione 2 parte 2 dell’Accordo).
L’ufficio competente per l’esportazione è individuato in base al luogo in cui è stabilito l’esportatore. Qualora sia necessario identificare un ufficio di esportazione diverso dal suddetto lo stesso dovrà essere individuato all’interno del territorio nazionale. È inoltre consentita la presentazione della dichiarazione di esportazione presso gli Uffici in cui le merci sono imballate o imbarcate (in un porto o aeroporto nazionale) o caricate per l’esportazione (a mezzo strada o ferrovia), purché si tratti di un ufficio doganale nazionale.
L’esportatore che rilascia un’attestazione di origine per le merci esportate deve poter dimostrare che essi rispettano le regole di origine stabilite nell’accordo e, a tal fine, dovrà acquisire le necessarie informazioni dai suoi fornitori. In un’ottica di flessibilità nella raccolta di prove documentali, la Commissione UE ha adottato norme transitorie che si applicheranno fino alla fine del 2021, per cui un esportatore dell’UE può fare una dichiarazione sulla base delle informazioni già a sua disposizione anche se riceve le dichiarazioni formali del fornitore solo in seguito. L’esportatore è comunque responsabile di garantire che l’attestazione di origine e le informazioni fornite siano corrette. L’esportatore deve inoltre disporre di tutte le dichiarazioni del fornitore entro il 1° gennaio 2022.
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