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Crisi d’impresa: ok alla transazione fiscale senza voto

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle novità della legge n. 159/2020

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Una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 34/E del 29 Dicembre 2020) illustra nel dettaglio le nuove procedure sulla transazione fiscale nella crisi d’impresa introdotte con la legge n. 159/2020. Si tratta dell’ennesima modifica intervenuta negli ultimi anni, con l’obiettivo di favorire la ripresa produttiva e la conversione dei posti di lavoro, aiutando molte imprese in difficoltà.

Il punto saliente è quello che consente al Tribunale – in base ad una valutazione di maggior convenienza nella proposta dell’imprenditore – di procedere all’omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in caso di mancata adesione o voto da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Una valutazione effettuata anche tenendo conto della relazione redatta dal professionista incaricato dell’attestazione. Ed è proprio il ruolo dei professionisti nella gestione della transazione fiscale che occupa uno spazio notevole in questa circolare.

La centralità del ruolo dei professionisti nell’ambito dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali e dell’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione nell’ambito della crisi d’impresa è stato un processo progressivo. Al professionista attestatore viene richiesto di assolvere al proprio compito con rigore, competenza e trasparenza, ai fini della buona riuscita dell’operazione.

Il Legislatore, nel corso dell’iter di modifica alla Legge Fallimentare e alle procedure di gestione della crisi d’impresa, subordina l’esercizio della funzione attestativa al possesso di una serie di requisiti, tra cui l’indipendenza. La mancanza di tale precondizione comporta conseguenze gravi sotto il profilo penale, ma soprattutto può portare alla mancata approvazione del concordato preventivo o omologazione dell’accordo da parte del Tribunale.

In base ai commi 6 e 7 dell’articolo 182-bis, inoltre, il debitore può richiedere che il dies a quo del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive inizi a decorrere già durante l’espletamento delle trattative, depositando presso il Tribunale la documentazione di cui all’articolo 161, unitamente ad una proposta di accordo corredata da:

  • una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, attestante che sul contenuto della stessa proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti;
  • una dichiarazione del professionista, avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), LF, che attesta che la proposta, qualora accettata, sia in grado di assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Stefano Colombetti
Stefano Colombettihttps://www.studiolegalecolombetti.it/
Si occupa di diritto civile, penale ed amministrativo sia in ambito giudiziale avanti Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, T.a.r., Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, sia nella definizione stragiudiziale delle controversie. Collabora dal 2006 con il Prof. Avv. Ernesto Stajano del Foro di Roma. Ricopre numerosi incarichi con nomina del Tribunale di Milano e di Busto Arsizio quale Delegato alla vendita di immobili sottoposti ad esecuzione, immobili all'asta e quale Amministratore di Sostegno e Tutore; è stato altresì nominato Corrispondente Culturale della Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade (MACTT), ONG di diritto Maltese ed è fondatore di un Club Rotary in Milano.
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