La Brexit ha generato nuove direzioni commerciali nel contesto europeo e all’intero degli scenari economici globali. Oltre ai controlli doganali per le merci in transito tra Regno Unito e Unione Europea un dibattito importante, per le organizzazioni imprenditoriali, si è avuto sulle tariffe e sui beni forniti da e verso l’Europa. Per le imprese italiane è particolarmente importante valutare, affidandosi ad esperti, l’impatto commerciale che questi rallentamenti e spese aggiuntive avranno su ciascun accordo di cui si è parte, per eventualmente rinegoziare alcune disposizioni. Per quanto riguarda la contrattazione di accordi futuri, è probabile che l’impresa dovrà adeguare i prezzi per tenere conto delle variazioni, fiscali e non, che seguiranno la fine del periodo di transizione.
Un tema da non sottovalutare per le imprese che intendono sviluppare relazioni economiche e commerciali con il Regno Unito è quello della diversificazione degli investimenti, avendo presente le nuove dinamiche finanziarie legate alla probabile svalutazione della sterlina all’interno del circuito del mercato internazionale. Nella negoziazione dei nuovi contratti e, dove possibile nei contratti esistenti, sarebbe opportuno considerare come allocare il rischio di future variazioni del valore della sterlina rispetto alla valuta di riferimento. Elementi importanti che vanno analizzati anche in considerazione della giurisprudenza locale. Il diritto contrattuale inglese non sarà sostanzialmente influenzato dalla Brexit, e i suoi vantaggi, come la sua prevedibilità, i precedenti giudiziari e l’enfasi posta sul mantenimento e il rispetto degli accordi commerciali tra le parti, rimarranno. Tuttavia, le aziende dovranno considerare se le clausole sulla giurisdizione inglese continueranno a essere adatte alle loro esigenze. Anche in tale caso, affidarsi ad un team di esperti di internazionalizzazione e analisi dei mercati internazionali può risultare vincente al fine di adattarsi al meglio alle nuove esigenze del mercato del Regno Unito post – Brexit.
Avere una strategia, obiettivi concreti e realizzabili nel breve, medio e nel lungo periodo, evita una serie di inutili sprechi. I vantaggi di un affiancamento e di una consulenza di qualità risiedono nella forza di tali pilastri di azione economica che una società di consulenza come Euromed International Trade può fornire.
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Tematica da non sottovalutare è quella dei dati personali e dei dati aziendali in rapporto alle attività commerciali con il Regno Unito. Tra gli adempimenti necessari derivanti dalla mancata appartenenza all’Unione rientrerà la nomina di un rappresentante del titolare. Tale figura costituisce il punto di contatto per i data subjects e l’autorità di controllo principale ed è una figura contemplata dal GDPR qualora il titolare del trattamento non sia stabilito nell’Unione Europea mentre all’interno della stessa si trovino i titolari dei dati oggetto di trattamento. In seguito all’uscita dall’UE da parte del Regno Unito, sarà necessaria per le società Inglesi operanti in Europa la nomina di tale soggetto qualora le stesse offrano beni e servizi o procedano al monitoraggio di comportamenti all’interno dell’UE. L’adempimento della nomina non sarà necessario nel caso in cui tale organizzazione abbia già un ramo d’azienda, un Ufficio o uno stabilimento nel territorio comunitario o qualora il trattamento sia a basso rischio o comunque saltuario.
Pensando alle sentenze dei tribunali inglesi va evidenziato che dopo la fine del periodo di transizione, nei casi in cui è probabile che una sentenza inglese richieda l’esecuzione in uno Stato membro dell’Europa, dobbiamo presumere che si applicherà il diritto nazionale in questione e sarebbe preferibile ottenere una consulenza locale, o di una società che ha legali nel Paesi, sulle implicazioni dell’esecuzione di una sentenza inglese in quello Stato, oppure utilizzare l’arbitrato se il contratto lo permette. Ricordiamo che l’arbitrato non sarà probabilmente influenzato dalla transizione del Regno Unito fuori dall’Europa, in quanto il diritto arbitrale è regolato dal diritto nazionale e dalla Convenzione di New York, che è uno strumento internazionale. La Convenzione di New York prevede che gli Stati contraenti sono tenuti a riconoscere accordi scritti per arbitrare controversie passate o future quando l’oggetto può essere risolto mediante arbitrato. Quando le parti hanno previsto tale accordo arbitrale, i tribunali nazionali devono sottoporre le Parti all’arbitrato e non ascoltare la controversia.