Con l’ordinanza n. 6368 dell’8 marzo 2021 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una Spa che si occupava di pellami e che aveva sponsorizzato vari rally di fronte alle imposizioni della Commissione Tributaria di Firenze, la quale aveva contestato una mancata inerenza sulla base della sproporzione del costo assunto rispetto al potenziale ritorno commerciale offerto dalle manifestazioni oggetto di sponsor ai fini della deducibilità.
La sezione tributaria della Cassazione ha condiviso le obiezioni della difesa della parte contribuente, stabilendo che in materia di inerenza dei costi deducibili deve sussistere una correlazione tra il costo in oggetto e l’attività imprenditoriale nel suo complesso, e non in riferimento ai ricavi che possono essere ricondotti direttamente all’investimento sostenuto.
Gli Ermellini, nell’esprimere il loro giudizio, hanno rimandato alla nozione di reddito d’impresa e non alla correlazione tra costi e ricavi di cui all’art. 109, comma 5, Tuir, che esclude dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale.
Non deve pertanto assumere rilevanza la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo.
La Commissione Tributaria dovrà ora rilevare la non inerenza dal giudizio di non adeguatezza dei costi sostenuti rispetto al ritorno dell’investimento e non dal giudizio di estraneità rispetto all’attività di impresa.