La Direzione generale del Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio ruolo di vigilante sul sistema delle Camere di commercio italiane all’estero, nel corso dell’anno 2020, ha avuto modo di valutare ed approvare dodici statuti trasmessi e rilasciare precise indicazioni in materia di rapporti tra camere di commercio e associati, al fine di adeguare gli statuti a regolamenti condivisi e approvati dall’ordinamento italiano, in un’ottica di garanzia delle procedure di adesione ed esclusione dei soci. L’analisi compiuta sugli statuti sottoposti all’approvazione ha evidenziato talune criticità riscontrate più volte quali la questione relativa alle convocazioni delle Assemblee.
Durante l’organizzazioni di tale assemblee, in prima convocazione apparirebbe opportuno, per garantire il rispetto delle minoranze e la condivisione delle scelte assembleari, fissare un quorum minimo costitutivo pari al 50% degli associati, sia in sede ordinaria che straordinaria ed un quorum deliberativo pari al 50% + 1 dei presenti. Gli statuti possono ben prevedere, come di fatto tutti prevedono, una seconda convocazione senza limiti di quorum. Tuttavia è proprio la modalità della seconda convocazione che desta le maggiori perplessità al Ministero, avendo rilevato, in quasi tutti gli statuti osservati, che la seconda convocazione delle assemblee nelle Camere di Commercio può avvenire a stretto giro dalla prima (3 ore), a brevissima distanza (30 minuti dalla diserzione della prima) o addirittura senza soluzione di continuità. Una seconda convocazione a breve distanza dalla prima può rappresentare un vulnus dei principi di leale collaborazione tra maggioranza e minoranza e, coerentemente con la prassi nazionale, si suggerisce che nella convocazione della Assemblea possa essere indicata una data di seconda convocazione a breve termine che sia almeno il giorno successivo.
Altro aspetto che emerge è quello relativo all’adesione di nuovi soci all’interno delle Camere di Commercio. Appare necessario armonizzare gli statuti delle Camere di Commercio per quanto concerne le modalità di decisione in merito alle domande di adesione di nuovi soci, individuando l’organo a ciò dedicato e soprattutto i principi cui l’organo dovrà attenersi: obbligo di motivazione, criteri predefiniti, mero gradimento, segnalando che la soluzione preferibile è quella della motivazione della decisione di rigetto. Il Ministero segnala che le nuove adesioni e le eventuali esclusioni debbano tener conto di specifici requisiti quali la reputazione dell’associato nell’ambiente business ed eventuali forme di concorrenza sleale messe in essere da parte dello stesso associato o dal richiedente l’associazione.
Una tematica che si riferisce anche al recente contributo della Senatrice di Italia Viva, Laura Garavini, intervenuta con un’interrogazione parlamentare in rapporto alla Maltese-Italian chamber of commerce di Malta rispetto all’esclusione operata nei confronti di un’operatore locale, senza addurre alcuna motivazione. Sostanzialmente, la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e di promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico ha da tempo individuato degli indicatori per valutare che le associazioni camerali, alla luce delle loro regole statutarie, siano libere ed elettive, e devono consentire, in particolare, di verificare “che dallo Statuto emerga l’apertura dell’aspirante Camera all’adesione di nuovi soci e/o che non vi siano preclusioni in tal senso“.