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Senza il documento di valutazione dei rischi l’azienda chiude

Il chiarimento dell'Ispettorato nazionale del Lavoro

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La mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, o DVR, può comportare la chiusura di un’azienda: a precisarlo è stato di recente l’Ispettorato nazionale del Lavoro con la circolare n. 4/2021.

L’Ispettorato – anzitutto – precisa che il provvedimento di sospensione dell’attività produttiva o commerciale verrà adottato solo quando sarà constatata la mancata redazione del DVR, ossia del prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, un documento che ad oggi è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Diverso è il discorso in caso di temporanea mancata esibizione dello stesso documento, perché custodito in un altro luogo (ad esempio nella sede del consulente). In questo caso la chiusura viene fatta slittare fino alle 12.00 del giorno successivo, e l’azienda sarà salva se nel frattempo il datore di lavoro procurerà ed esibirà il DVR agli ispettori.

Dopo le novità del decreto Fiscale, inoltre, il provvedimento di sospensione va adottato in due ipotesi e produce effetti diversi:

– sospensione dell’attività interessata dalle violazioni;

– sospensione limitata all’attività dei lavoratori interessati alle violazioni: mancata formazione e addestramento; mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale (Dpi) contro le cadute dall’alto.

Per quanto riguarda, in particolare, la mancata formazione ed addestramento del personale dipendente, l’Inl precisa che nell’ambito della valutazione dei rischi questa si verifica quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione e sia all’addestramento. Tali circostanze ricorrono, in particolare, nelle seguenti ipotesi:

– utilizzo attrezzatura da lavoro;

– utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito;

– sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;

– lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;

– formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.

Per la revoca è necessario infine attestare il completamento di formazione e addestramento.

Stefano Colombetti
Stefano Colombettihttps://www.studiolegalecolombetti.it/
Si occupa di diritto civile, penale ed amministrativo sia in ambito giudiziale avanti Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, T.a.r., Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, sia nella definizione stragiudiziale delle controversie. Collabora dal 2006 con il Prof. Avv. Ernesto Stajano del Foro di Roma. Ricopre numerosi incarichi con nomina del Tribunale di Milano e di Busto Arsizio quale Delegato alla vendita di immobili sottoposti ad esecuzione, immobili all'asta e quale Amministratore di Sostegno e Tutore; è stato altresì nominato Corrispondente Culturale della Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade (MACTT), ONG di diritto Maltese ed è fondatore di un Club Rotary in Milano.
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