Le imprese che operano nel noleggio dei natanti per la nautica da diporto possono usufruire del credito d’imposta, in quanto non sono assimilabili a quelle del “settore dei trasporti”, escluso dall’agevolazione.
E’ quanto riporta la circolare n. 32 del 21 settembre 2022, l’Agenzia delle entrate che fornisce diversi i chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione al settore nautico, dall’ambito oggettivo e soggettivo al progetto di investimento e ai beni agevolabili.
Il credito d’imposta per le imprese del settore che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive insediate al Sud vale anche per le imprese che si occupano del noleggio di imbarcazioni da diporto.
Credito d’imposta Mezzogiorno
Introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015) e variato dall’articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2022 (la n. 234/2021), il bonus investimenti nel Mezzogiorno prevede un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022, “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027”.
Compresi nel perimetro dell’agevolazione anche i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, e le Zone economiche speciali (Zes) (articolo 5 Dl 91/2015).
Settore della nautica da diporto compreso nell’agevolazione
La circolare in questione fa chiarezza anche per le imprese che operano nel settore del noleggio di imbarcazioni da diporto, che in linea di principio, possono fruire del credito d’imposta Mezzogiorno in rapporto agli investimenti agevolabili in quanto, in base al quadro legislativo e alle precisazioni indicate nella circolare n. 15036/2015 del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il comparto non può essere assimilato alle attività del “settore dei trasporti”, escluso dalla misura di agevolazione.
Le imprese che lavorano contestualmente nel settore dei trasporti (escluso dal beneficio) e in quello della nautica potranno usufruire del credito d’imposta limitatamente al settore della nautica e nella considerazione che le diverse attività siano distinti ed autonomi rami d’azienda.
Con particolare riferimento al settore della nautica da diporto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la navigazione da diporto è quella “esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali” (Dlgs n. 171/2005).
L’Agenzia rammenta, ulteriormente, che sono impiegati per fini commerciali i natanti oggetto di contratti di nolo, quelle utilizzate per l’educazione professionale della nautica da diporto, per i centri di immersioni subacquee, per l’assistenza agli ormeggi, per l’attività itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio (articolo 2 del Codice della nautica da diporto).
L’articolo 47, comma 1, dello stesso Codice, inoltre, definisce il contratto di noleggio delle unità da diporto (“il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio”), precisando, al comma 2 che tale contratto non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
Quali sono i casi di esclusione?
In base alle disposizioni generali stabilite per il credito d’imposta, anche l’acquisto delle imbarcazioni da diporto, utilizzate per l’attività di noleggio, in ugual misura degli altri investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, deve essere parte integrante di un piano di investimento finalizzato alla realizzazione di un nuovo stabilimento o all’allargamento di uno stabilimento esistente. Sono esclusi dall’aiuto, quindi, i casi in cui l’acquisto delle imbarcazioni da diporto abbia luogo per sostituire la flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva.
Quali sono i Beni agevolabili
Poiché deve essere presente il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività effettuata dall’impresa che beneficia del credito d’imposta, i beni agevolabili devono essere di uso
durevole e diretti ad essere impiegati come dispositivi di produzione all’interno dell’impresa.
Non sono ammessi pertanto i “beni merce” o i beni utilizzati in promiscuità tra i soci del soggetto economico che effettua l’investimento e quelli che noleggiano le imbarcazioni a titolo di diportisti.
Come riporta anche Italia Oggi, in tema di beni agevolabili, inoltre, l’Agenzia ricorda che, a differenza della disciplina attuale, la norma introduttiva del credito d’imposta faceva esplicito riferimento ai soli beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile”, vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinari» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del codice civile (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3).
In sintesi, la circolare n. 38/2008, ai fini dell’individuazione dell’ambito oggettivo della norma, ha riportato le indicazioni contenute nell’Oic 16, paragrafo C, che aveva elencato delle specifiche voci ammesse al beneficio, escludendo dall’agevolazione i beni classificati in voci di bilancio diverse come, ad esempio, quelli iscritti nella voce “Altri beni”.
Dovendo sussistere il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, i beni agevolabili devono essere di uso durevole e finalizzati ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno dell’impresa.
Non sono ammessi quindi i “beni merce” o i beni utilizzati promiscuamente tra i soci del soggetto economico che effettua l’investimento e quelli che noleggiano le imbarcazioni a titolo di diportisti.
In tema di beni agevolabili, inoltre, l’Agenzia ricorda che, a differenza della disciplina attuale, la norma introduttiva del credito d’imposta faceva esplicito riferimento ai soli beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile”, vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinari» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall’articolo 2424 del codice civile (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3).
In sintesi, la circolare n. 38/2008, ai fini dell’individuazione dell’ambito oggettivo della norma, ha riportato le indicazioni contenute nell’Oic 16, paragrafo C, che aveva elencato delle specifiche voci ammesse al beneficio, escludendo dall’agevolazione i beni classificati in voci di bilancio diverse come, ad esempio, quelli iscritti nella voce “Altri beni”.
Tuttavia, con specifico riferimento al settore nautico, è stato rilevato che l’applicazione rigida dell’Oic 16 generava delle distorsioni, in quanto le imbarcazioni, sebbene strumentali, non erano incluse in tali voci.
L’Agenzia, quindi, anche sulla base del parere fornito dall’Organismo italiano di contabilità, precisa che le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle voci di bilancio BII2 e BII3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta Mezzogiorno.