Addio al rito Fornero per i ricorsi contro i licenziamenti. A partire dall’1 luglio 2023, infatti, si applicherà la procedura ordinaria del lavoro, ma modificata dalla riforma Cartabia.
Come riporta il quotidiano economico Italia Oggi, tra le novità viene data precedenza ai ricorsi con domanda di reinserimento nel posto di lavoro e la possibilità, al giudice, di diminuire fino a dimezzarli i tempi della procedura.
Inoltre, come previsto anche dal dlgs 149/2022, il giudice che decide su un ricorso contro il licenziamento del socio di cooperativa decide pure sulle controversie relative al rapporto associativo; infine, è prevista la possibilità di ricorso alla «negoziazione assistita» nelle cause di lavoro con assistenza di un avvocato e, volendo, del consulente del lavoro. (si veda ItaliaOggi del 19 ottobre).
Le novità introdotte, fanno sì che il processo del lavoro resti ancorato all’art. 409 del Codice di procedura civile (libro II, titolo IV), con la novità di accogliere una sezione ad hoc per le cause contro i licenziamenti.
La riforma introduce un Capo ad hoc, I-bis, al Libro II, titolo IV, del codice di procedure civile: «Delle controversie relative ai licenziamenti». La novità fa coppia con l’abrogazione dei commi da 47 a 69 dell’art. 1 della legge 92/2012, il c.d. rito Fornero attualmente vigente.
In relazione alle norme ordinarie, una delle novità è dovuta dall’art. 434 che stabilisce i contenuti del ricorso di appello. Questo, in base alla nuova norma, deve essere motivato ed inoltre, a pena d’inammissibilità, per ciascuno dei motivi, deve indicare «in modo chiaro, sintetico e specifico»: a) il capo della decisione di primo grado impugnato; b) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; c) le violazioni di legge denunciate e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ulteriore novità riguarda la comunicazione della sentenza alle parti. Il nuovo art. 430 stabilisce che il cancelliere vi provveda soltanto quando la sentenza è depositata fuori udienza (e non anche quando le motivazioni siano lette in udienza, perché già subito note alle parti).
Va inoltre evidenziato che nella nuova disciplina, è previsto il principio generale per cui la trattazione e decisione delle controversie sull’impugnazione del licenziamento con domanda di reintegrazione hanno priorità rispetto alle altre vertenze, anche se sono relative al rapporto di lavoro.
Inoltre, il giudice, avrà la facoltà di ridurre i termini del procedimento fino a metà, garantendo, a tutela delle parti, un temine congruo (non inferiore a 20 giorni) tra data di notifica del ricorso e data dell’udienza per la costituzione in giudizio.
Altra novità (art. 441-ter) novità di rilievo riguarda i soci di cooperativa: il giudice che decide il ricordo sul licenziamento decide pure su eventuali questioni relative al rapporto associativo anche quando la cessazione del rapporto di lavoro derivi dalla cessazione del rapporto associativo, pur mancando un formale atto di licenziamento.
Infine (art. 441-quater) ulteriore novità riguarderà i licenziamenti discriminatori: se non introdotti con rito ordinario (art. 414), in presenza dei presupposti, possono essere introdotti con i riti speciali. In questo modo, la domanda proposta, in una o altra forma, preclude la possibilità di agire poi con un rito diverso.