La sentenza della Corte di giustizia tributaria di Milano n.166/2023 ha stabilito che le cartelle esattoriali notificate in relazione a debiti fiscali inclusi in un piano di composizione dei debiti o di un piano del consumatore sono inutili e prive di alcuna utilità pratica.
La sentenza sottolinea che la prassi da seguire per riscuotere tali debiti è differente da quella ordinaria e che, secondo l’articolo 25, comma 1-bis, del DPR n. 602/1973, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi o la cessazione degli effetti del piano del consumatore.
La sentenza afferma che la preoccupazione del fisco nel voler notificare le cartelle esattoriali potrebbe essere controproducente, poiché, una volta rigettate dal giudice tributario, potrebbero essere oggetto di discussione riguardo alla loro esistenza, anche se inserite in un piano di rientro controllato dall’autorità giudiziaria.
Valutazione dopo esito negativo della procedura di crisi d’impresa
Per evitare equivoci meccanismi, i giudici di Milano suggeriscono che l’ente della riscossione debba attendere l’esito negativo dell’accordo o la sua decadenza prima di notificare la cartella di pagamento, poiché la notifica in pendenza dell’accordo sarebbe priva di alcuna utilità pratica.
In conclusione, la sentenza sottolinea che la procedura della crisi d’impresa ha lo scopo di garantire la par condicio creditorum e che, a fronte dell’insolvenza, la soddisfazione del credito dipende dalla liquidazione e dall’ordine determinato dalle cause di prelazione.