La nuova bozza di decreto legislativo che introduce il nuovo codice appalti sta ricevendo il parere delle commissioni parlamentari, che dovranno fornire una risposta entro l’8 febbraio.
Il tema dei raggruppamenti temporanei di imprese è stato oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia Europea (Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, causa C-642/20), che ha stabilito che uno Stato membro non può predeterminare le modalità di esecuzione all’interno di un raggruppamento. Ciò ha portato al superamento della nozione di raggruppamento verticale e orizzontale e al mantenimento della responsabilità solidale tra i partecipanti.
Nel nuovo codice appalti, l’amministrazione aggiudicatrice sarà libera di prevedere nei bandi di gara che alcuni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici. In aggiunta, lo Stato membro, può prevedere clausole standard sui requisiti di capacità degli operatori economici fermo restando la responsabilità solidale dei partecipanti.
La presentazione di un’offerta sulla base di un mandato collettivo è sempre possibile, ma sarà necessario indicare le quote di esecuzione dei servizi da parte dei partecipanti al raggruppamento. L’amministrazione aggiudicatrice può introdurre vincoli per la fase di esecuzione del servizio, ma gli operatori economici non saranno obbligati a una forma giuridica specifica per la presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione, con le eccezioni previste dal paragrafo 4 della bozza di decreto.
È possibile prevedere condizioni diverse per l’esecuzione dei servizi, ma devono essere proporzionate e giustificate da circostanze oggettive. Resta sempre valido il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del partecipante al raggruppamento a pena di esclusione.
Piu libertà per le stazioni appaltanti nel Codice Appalti Pubblici
Inoltre, il nuovo codice appalti prevede la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di scegliere la forma più adatta per la partecipazione del raggruppamento, come la presentazione di un’unica offerta o di offerte individuali da parte dei partecipanti, ma sempre con responsabilità solidale dei partecipanti.
Il nuovo codice prevede anche la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di richiedere garanzie ai partecipanti al raggruppamento, come una garanzia di partecipazione o una garanzia definitiva, per assicurare l’esecuzione del contratto. Tali garanzie devono essere proporzionate e giustificate da circostanze oggettive e il loro importo deve essere commisurato alla natura e all’importanza dell’appalto e all’importanza dei compiti che ciascun partecipante deve svolgere.
Prevista anche la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di richiedere ai partecipanti al raggruppamento documenti e informazioni supplementari, come ad esempio informazioni sulle risorse umane, tecniche e finanziarie, al fine di valutare la loro capacità di eseguire l’appalto. Tali informazioni devono essere proporzionate e giustificate da circostanze oggettive e il loro contenuto deve essere commisurato alla natura e all’importanza dell’appalto e all’importanza dei compiti che ciascun partecipante deve svolgere.
Con questo nuovo codice degli appalti, è prevista una maggiore libertà per l’amministrazione aggiudicatrice nel definire i requisiti per la partecipazione ai raggruppamenti temporanei di imprese, ma sempre entro i limiti stabiliti dalla direttiva UE. Ciò significa che l’amministrazione aggiudicatrice potrà stabilire i requisiti per la partecipazione ai raggruppamenti in modo più flessibile e adattato alle esigenze del mercato, ma sempre con la responsabilità in solido dei partecipanti.