Il panorama delle comunicazioni e delle obbligazioni in ambito societario ed economico sta attraversando una profonda trasformazione. È quanto emerge dal decreto Mimit, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, che stabilisce nuove regole per le società di capitali, enti dotati di personalità giuridica e trust, imponendo loro l’obbligo di comunicare i titolari effettivi entro l’11 dicembre 2023. Questa comunicazione dovrà avvenire attraverso una procedura telematica, utilizzando il nuovo registro istituito presso le Camere di commercio.
Il Registro dei Titolari Effettivi (T.E.)
Il registro istituito presso le Camere di commercio è suddiviso in due sezioni, entrambe accessibili solo in modalità telematica. La prima, denominata “Sezione Autonoma,” conterrà i dati e le informazioni relative alle imprese con personalità giuridica e alle persone giuridiche private. La seconda, detta “Sezione Speciale,” includerà i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini. Tuttavia, va notato che la specifica definizione degli istituti giuridici affini rimane ancora da chiarire.
Dati da Comunicare alle Camere di Commercio
Le informazioni da comunicare variano a seconda del tipo di soggetto. Per le società di capitali, è necessario fornire i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi, nonché l’entità della partecipazione al capitale della persona fisica indicata come titolare effettivo. Nel caso in cui il titolare effettivo non possa essere individuato attraverso la partecipazione, si dovranno indicare le modalità di esercizio del controllo e, se necessario, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente.
Per fondazioni, associazioni riconosciute e istituti giuridici affini, la comunicazione dovrà includere il codice fiscale, la denominazione dell’ente, la sede legale, l’eventuale sede amministrativa e l’indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso dei trust e degli istituti giuridici affini, bisognerà anche indicare la denominazione del trust o dell’istituto giuridico, nonché la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione.
Chi e come effettuare la comunicazione
L’obbligo di comunicare le informazioni sui titolari effettivi grava sugli amministratori delle società, sui fondatori delle fondazioni e delle associazioni, nonché sui fiduciari dei trust. Queste informazioni devono essere acquisite attraverso richiesta diretta al titolare effettivo e, in alternativa, possono essere ottenute dai registri contabili, dai bilanci, dai libri dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente e da altre fonti disponibili.
La comunicazione al registro avviene attraverso un’autodichiarazione, sottoscritta digitalmente, utilizzando il modello “TE” approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È importante notare che la sottoscrizione digitale deve essere effettuata dai soggetti obbligati a tale adempimento e non può essere delegata a professionisti o società di servizi.
Ruolo dei Professionisti
I professionisti, previo accreditamento, possono accedere ai dati del registro per supportare le proprie valutazioni, ma solo nell’ambito delle verifiche relative all’adeguata verifica della clientela. Inoltre, possono informare i loro clienti sugli obblighi legati alla comunicazione e offrire consulenza qualificata su come effettuare la comunicazione al registro. Tuttavia, non possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione al posto dei soggetti obbligati.
Scadenze e Sanzioni
Per le società, enti e trust esistenti, la comunicazione dei titolari effettivi deve avvenire entro 60 giorni dall’operatività del registro, ossia entro l’11 dicembre 2023. Le nuove società e enti costituiti dopo l’entrata in vigore del decreto devono inviare i dati dei titolari effettivi entro 30 giorni dalla loro iscrizione nei relativi registri. Per i trust, la scadenza è anch’essa di 30 giorni dalla loro costituzione. Eventuali variazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto che le genera. La conferma annuale dei dati deve avvenire entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima conferma.
Le comunicazioni al registro saranno soggette a un costo di 30 euro.
In caso di mancata comunicazione dei dati sul titolare effettivo entro i termini è prevista una sanzione amministrativa che può variare da 103 euro a 1.032 euro.
Accesso delle Autorità al registro dei titolari effettivi
Il registro sarà accessibile alle autorità, tra cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le autorità di vigilanza di settore, l’Unità di Informazione Finanziaria, la Direzione Investigativa Antimafia, la Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale Antimafia, l’Autorità Giudiziaria e le autorità antievasione fiscale.
Questo è un altro tassello della norma antiriciclaggio e l’11 dicembre 2023 rappresenta una data cruciale per le società di capitali, enti giuridici e trust che devono assolvere l’obbligo di comunicare i propri titolari effettivi. Il rispetto di queste nuove disposizioni è fondamentale per garantire maggiore trasparenza e legalità nell’ambito degli affari e della finanza.