A confermare la sussistenza del reato di autoriciclaggio è la seconda sezione penale della Corte suprema con la sentenza 37606/19 pubblicata ieri, 11 settembre.
Nel seguente link è disponibile il documento completo della sentenza, arrivata dopo l’udienza finale dello scorso 21 giugno.
La decisione dei giudici supremi è stata diffusa dopo un ricorso alle decisioni prese nei primi due gradi di giudizio su una vendita di diamanti a prezzi gonfiati rispetto al loro reale valore di mercato.
Il meccanismo era stato architettato da una società del settore in collaborazione con i funzionari di due note banche italiane, che avevano indirizzato i loro clienti a investire nel diamante fornendo informazioni fasulle sul valore delle pietre e le modalità di investimento.
Il consigliere di amministrazione e consulente della stessa società di diamanti era stato allora condannato, oltre che per truffa aggravata e corruzione tra privati, anche per autoriciclaggio, in quanto ha reinvestito parte dei proventi nell’attività finanziaria della stessa società.
Successivamente la persona condannata ha presentato ricorso, sostenendo il venir meno del reato di autoriciclaggio in quanto sarebbe mancato, nella condotta contestata, il tentativo di ostacolare l’identificazione dei proventi del delitto, così come descritto dalla legge.
I giudici della seconda sezione penale hanno invece ritenuto infondato il ricorso chiarendo, in una decisione che farà giurisprudenza, come debba essere punita anche qualsiasi condotta di un imprenditore che con operazioni tracciabili ostacola l’accertamento della provenienza del denaro.