Il decreto legge aiuti quater, approvato nei giorni scorsi dal consiglio dei ministri, riduce l’ambito di attuazione della norma del dl 32/2019 che appariva obbligare i comuni, per le procedure collegate all’attuazione del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, ad affidarsi alle centrali di committenza anche per per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia per gli affidamenti diretti.
Un’interpretazione, effettivamente troppo ampia, che in questi mesi ha creato non poche difficoltà a molti piccoli comuni.
Adesso che il decreto legge, con una norma molto attesa dai sindaci, chiarisce che l’obbligo si attuerà solo per le procedure per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie di cui sopra, gli stessi potranno trarre una boccata d’ossigeno inserita nel testo per velocizzare i progetti del Pnrr.
L’accesso ai contributi, che resteranno al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, sarà possibile ma solo per le amministrazioni che hanno provveduto ad affidare i lavori entro il 31 dicembre 2022, facendo ricorso a risorse diverse da quelle del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.
Il decreto aiuti quater concede alle stazioni appaltanti riceventi i finanziamenti del Pnrr e del Piano per gli investimenti complementari (Pnc) di poter utilizzare le risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili se, pur in possesso dei requisiti, ne sono rimaste escluse, non risultando neppure beneficiarie delle relative pre-assegnazioni.
I contributi potranno servire ad affrontare gli aumenti del costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari determinatosi dal caro materiali.
I dettagli dell’operazione saranno chiariti con un successivo decreto del Mef che via XX settembre dovrà mettere a punto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del dl aiuti quater.
Infine, viene sterilizzata la seconda rata Imu 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatrali e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.