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Anche la startup innovativa richiede un atto del notaio

Una nuova pronuncia del Consiglio di Stato ribalta il contenuto di un decreto ministeriale.

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Una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata lo scorso 4 marzo 2021 ribalta quanto stabilito in un decreto ministeriale del 2016 che consentiva la costituzione di startup innovative senza preventivo atto pubblico notarile: secondo i giudici amministrativi, infatti, la startup innovativa senza notaio è “fuori controllo” e illegittima, dato che l’assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto con le disposizioni dell’Unione Europea.

Secondo l’ultima sentenza, per giustificare la legittimità dell’assenza di un atto notarile non risulta sufficiente nemmeno l’attività svolta dal curatore presso il Registro delle Imprese, il quale conduce solo verifiche formali all’atto della costituzione di queste srl in Camera di Commercio. L’assenza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari da parte delle Camere di Commercio crea pertanto un contrasto tra il decreto italiano e quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa europea.

La vicenda in questione è scaturita da un ricorso al Tar Lazio da parte del Consiglio nazionale del notariato, che lo scorso 4 Maggio 2016 aveva chiesto l’annullamento del sopracitato decreto del MiSe e impugnato la circolare attuativa, recante “l’approvazione del modello per le modifiche delle startup innovative”.

Secondo le direttive 101/2009 e 1132/2017 “in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico” e in base al DPR 581/1995 al conservatore del registro è consentito unicamente un controllo meramente formale.

Questo il commento del Consiglio del Notariato, diffuso in una nota: “Questa sentenza consente quindi di rimarcare come il Notariato non sia assolutamente contrario al
modello “startup innovativa” ed il fatto che il 75% di esse (dati del MISE al 31.12.2019) venga costituito attraverso l’atto pubblico notarile ne è la dimostrazione più evidente e pone l’accento sull’importanza del controllo di legalità preventivo in ambito societario al fine di mantenere l’affidabilità dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari particolarmente appetibili in quanto significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliati.

Stefano Colombetti
Stefano Colombettihttps://www.studiolegalecolombetti.it/
Si occupa di diritto civile, penale ed amministrativo sia in ambito giudiziale avanti Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, T.a.r., Consiglio di Stato e Corte di Cassazione, sia nella definizione stragiudiziale delle controversie. Collabora dal 2006 con il Prof. Avv. Ernesto Stajano del Foro di Roma. Ricopre numerosi incarichi con nomina del Tribunale di Milano e di Busto Arsizio quale Delegato alla vendita di immobili sottoposti ad esecuzione, immobili all'asta e quale Amministratore di Sostegno e Tutore; è stato altresì nominato Corrispondente Culturale della Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade (MACTT), ONG di diritto Maltese ed è fondatore di un Club Rotary in Milano.
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