Il Consiglio dei Ministri uscente, nella sua ultima seduta prima delle dimissioni presentate dal Presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni di proroga di termini degli atti fiscali, e più precisamente in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo prevede l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021 dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Sostanzialmente si proroga al 28 febbraio 2021 la sospensione prevista per l’invio delle cartelle esattoriali e degli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate e della riscossione.
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 602/73 sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
- alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis E 54 bis del DPR 600/73
- alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/86
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del DPR 600/73
In merito a quanto previsto dall’articolo 68 del decreto Cura Italia (DL 18/2020) si prevede che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero il 31 marzo 2021.
Il termine finale di cui all’articolo 152, comma 1, primo periodo, del DL 34/2020 è prorogato al 28 febbraio 2021 e sono pertanto sospesi i pignoramenti di salari e stipendi e altre indennità.
Per quel che avverrà dal 1° Marzo in poi, la palla passa in mano al nuovo Governo.