Entra in vigore oggi, lunedì 22 Marzo 2020, il nuovo decreto annunciato nella serata di sabato scorso dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che dispone la sospensione gran parte delle attività produttive, industriali e commerciali per far fronte all’emergenza coronavirus.
Va sottolineato, anzitutto, che tutte le attività possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto devono inoltre completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le imprese le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Veniamo ora alle eccezioni individuate, che sono riepilogate nel seguente allegato:
In sostanza, è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono poi consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
Sono altresì consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Restano sempre consentite, infine, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato.