Coma riporta anche ItaliaOggi, gli acquisti intra-UE possono essere tassati nello stesso paese di spedizione se non sono tassati nel paese di ricezione; fermo restando, tuttavia, che il relativo trasferimento è esente da imposta. Così, da statuto la Corte di giustizia dell’UE, nella sentenza del 7 luglio 2022, causa C-696/20, sull’interpretazione dell’articolo 41 della direttiva IVA, secondo il quale, fermo restando il principio dell’imposizione intra- Acquisti comunitari nel Paese di arrivo, previsto dall’articolo 40, si considera invece acquisto un luogo sul territorio di uno Stato membro al quale – assegnare un numero di identificazione per l’IVA effettuata dall’acquirente, a meno che non possa provare di essere assoggettata a tassazione nel Paese di ricezione (disposizione trasferita nella normativa italiana all’articolo 40, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 331/93).
La questione è nata nei tribunali polacchi in una controversia sorta da un’indagine in cui l’autorità fiscale ha ristrutturato le attività della catena e ha presentato una denuncia fiscale contro la società promotrice. La stessa società con una partita IVA ottenuta in Polonia ha acquistato beni da un fornitore polacco che gli ha dato istruzioni di spedirli direttamente al suo cliente in un altro paese dell’UE. Ipotizzando che il trasporto di beni sia frutto di un secondo trasferimento, la società, secondo la giurisprudenza comunitaria (principi ora recepiti dall’art. 36-bis della Direttiva IVA), ha fatturato l’operazione come trasferimento intracomunitario esente importa al proprio cliente, che era soggetto all’acquisto interno intracomunitario dei beni con imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, il primo trasferimento dal fornitore polacco alla società in questione è considerato un trasferimento interno ed è soggetto all’IVA in Polonia.
Tuttavia, le autorità fiscali polacche hanno ritenuto che il trasporto di beni dovesse essere concluso nel primo trasferimento, aggiornando l’operazione come intracomunitaria, in quanto l’azienda aveva utilizzato la partita IVA polacca, ed hanno richiesto l’imposta sul corrispondente acquisto intracomunitario, secondo le disposizioni dell’articolo 41 della direttiva, nonostante il corrispondente trasferimento, qualificato anche come intracomunitario, sia già soggetto a tassazione in Polonia.
Cosa hanno stabilito i giudici europei sugli acquisiti intra-UE
I giudici europei, senza occuparsi dell’identificazione del trasporto al momento del primo trasferimento, hanno osservato che, tenuto conto delle finalità della disposizione tributaria e della formulazione dell’articolo 41, essa può essere applicata anche se l’acquirente, al momento di lasciare la merce, utilizza un numero di identificazione IVA rilasciato nello stesso Paese.
Precisano, inoltre, che l’applicazione di tale disposizione non può essere esclusa in quanto nel Paese ricevente, l’operazione è tassata come acquisto intracomunitario, poiché tale imposta non si applica alla società interessata, ma al cliente di questa, l’acquirente della seconda attività. Precisano altresì che, la modifica apportata dalla Direttiva 2018/1910 all’articolo 138 della Direttiva IVA, prevede che il trasporto Intra-UE può essere esentato solo se l’acquirente utilizza un numero di identificazione fornito da uno Stato membro diverso da quello in cui lascia i beni; tale modifica, pur pretendendo di avere l’effetto richiesto dalla società interessata per giustificare l’imposta in Polonia, non può essere inclusa nella presente fattispecie perché introdotta a posteriori.