L’art. 98 del Decreto Cura Italia introduce importanti novità per quanto riguarda il c.d. bonus pubblicità, il quale consiste in un credito d’imposta di cui possono usufruire imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per il solo anno 2020, infatti, si prevede che il beneficio in esame possa essere richiesto, nella misura unica del 30%, riguardo a tutti gli investimenti pubblicitari effettuati, anziché, come richiesto in precedenza, sul solo margine incrementale rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente.
Parimenti, si prevede che le comunicazioni per l’accesso al beneficio in esame (c.d.
“prenotazioni”) potranno essere inviate nella finestra temporale intercorrente tra il 1° ed il 30 settembre, anziché, come prevedeva la norma ante modifiche, dal 1° al 30 marzo 2020.
Infine, si segnala che per il solo 2020 è disposta l’estensione, a talune condizioni,
dell’agevolazione in favore di edicole e di altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici.
Il bonus pubblicità – inquadramento generale
A partire dal 2018, è stato istituito un credito d’imposta di cui possono usufruire i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuino investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, locale ovvero nazionale, anche online, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale (cfr. art. 57-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, con successive modificazioni).
Nella versione precedente alle modifiche di cui al Decreto “Cura Italia”, il credito d’imposta veniva riconosciuto unicamente sugli investimenti pubblicitari il cui valore superasse di almeno l’1% gli investimenti analoghi effettuati nell’anno precedente. Per l’anno 2018 il credito era riconosciuto in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati e, in caso di microimprese, piccole e medio imprese e di start-up innovative, nella misura del 90% di tale valore incrementale. A partire dal 2019, l’ulteriore agevolazione del 90% è venuta meno ed il credito d’imposta è stato riconosciuto nella misura unica del 75% per ogni soggetto richiedente, a prescindere dalla misura dell’impresa.
La norma in esame stabilisce che l’agevolazione sia usufruibile entro il limite massimo di spesa stabilito annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
Questo è un estratto del contributo ricevuto dallo studio legale Loconte & Partners. Vai all’approfondimento completo con tutti i dettagli del credito d’imposta: