A pochi mesi dall’entrata in vigore della norma, che impone al creditore di notificare al debitore e al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, pena l’inefficacia del pignoramento, così come riporta il quotidiano economico Italia Oggi, è già caos interpretativo.
Secondo il ministero della Giustizia, che interpreta la modifica apportata dalla legge 206/21 all’articolo 543, quinto comma, Cpc nella circolare emessa il 20/9/2022 dal dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, la notifica spetta all’ufficiale giudiziario.
La solita interpretazione burocratica, fa andare su tutte le furie gli avvocati, secondo i quali l’atto in questione è di parte e dunque deve essere consentita la notifica in proprio. Specie se se si considera che il terzo pignorato è spesso una banca o Poste Italiane, bisogna dare la possibilità di notificare la comunicazione via Pec per semplificare la gestione delle posizioni e evitare aggravi di tempi e di costi.
Il Consiglio nazionale forense, con propria nota del 29/9/2022 ha chiesto al ministero della Giustizia “un tempestivo intervento di rettifica” dell’interpretazione offerta nella circolare (che ricordiamo ha rilevanza interna e non può sostituire la norma principale).
“Si riconosca agli avvocati il diritto di notificare in proprio l’avviso”
Da Napoli e Roma, minacciano l’impugnazione e la protesta si allarga a tutti gli Ordini provinciali.
Ricordiamo che con la riforma del processo civile e quindi anche delle procedure dell’espropriazione forzata è il creditore che deve notificare al debitore ed al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo indicando il numero della procedura entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Non solo, lo stesso è pure tenuto a depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
Non ha dubbi il Dog del Ministero, è l’ufficiale giudiziario che deve notificare l’atto perché l’attività rientra nell’ambito dell’esecuzione forzata: “Si tratta di adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi”, tanto che i relativi atti sono «da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l’indicazione delle relative indennità di trasferta”.
Il Consiglio forense, invece, ritiene che la norma principale sia chiara e non sia necessaria alcuna interpretazione: solo la parte è onerata della notifica dell’avviso, “che è atto proprio del difensore”, il quale quindi “provvede a formarlo e sottoscriverlo”.
La notifica Unep, si precisa, comporta “ingiustificati costi» su creditori e debitori “oltre a dilatare i tempi di recupero”. L’Ocf chiede comunque di chiarire che la notifica tramite ufficiale giudiziario resti una “mera facoltà”.