In base ai nuovi provvedimenti, l’Agenzia può intervenire in via preventiva per bloccare l’apertura di posizioni IVA considerate a rischio e può basare i propri controlli su fattori come il soggetto titolare della posizione IVA, la tipologia e modalità di svolgimento dell’attività, le omissioni nell’adempimento degli obblighi fiscali e il coinvolgimento in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Quindi l’Agenzia delle Entrate potrà chiudere quelle che vengono definite “apri e chiudi”, poco collaborative, a rischio frode o inattive, senza bisogno di una richiesta da parte del contribuente.
Le disposizioni del comma 148 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ampliano infatti le situazioni in cui l’Agenzia delle Entrate può decidere di chiudere d’ufficio una partita IVA che presenta segnali di rischio fiscale. In passato, il legislatore aveva già introdotto norme per consentire all’Agenzia delle Entrate di chiuderle d’ufficio, in particolare quelle che mostravano segnali di rischio o inattività.
Sulla base dell’attuale formulazione del citato articolo 35 del dpr 633/72, la richiesta di attribuzione del numero di partita Iva viene ad essere sottoposta ad una particolare attività di controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle entrate che può dar luogo alla necessità di approfondimenti, accessi sul luogo di esercizio dell’attività o, come già anticipato, anche ad un provvedimento di revoca d’ufficio della posizione.
Questa previsione conferma che la lotta alle posizioni fiscalmente a rischio può passare anche da un provvedimento drastico con il quale il fisco chiude la partita Iva del contribuente bloccandone l’operatività fiscale.
I provvedimenti direttoriali per la chiusura della partita IVA
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2023 vanno lette assieme a quanto già previsto nel comma 15-bis dell’articolo 35 del DPR 633/72 e in particolare ai provvedimenti direttoriali del 12 giugno 2017 (n. prot. 110418) e del 3 dicembre 2019 (n. prot. 1415522).
In particolare, il primo provvedimento ha stabilito, in conformità con i criteri dell’articolo 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010, le modalità di chiusura e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie fraudolente per l’IVA.
Il secondo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sempre in relazione alle disposizioni del comma 15-bis dell’articolo 35 del DPR 633/1972, stabilisce i criteri e le modalità per la chiusura delle partite IVA inattive, ovvero quelle che, secondo i dati e gli elementi in possesso dell’amministrazione finanziaria, non hanno esercitato attività di impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti.
Il comma 148 dell’articolo 1 della Legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023) aggiunge ulteriori situazioni in cui il fisco può intervenire in via preventiva bloccando l’apertura di posizioni IVA considerate a rischio, introducendo i commi 15-bis.1 e 15-bis.2 al già citato comma 15-bis.
Viene stabilito che in caso di chiusura d’ufficio della partita IVA ai sensi dei commi 15-bis e del nuovo 15-bis.1 dell’articolo 35 del DPR 633/72, la stessa può essere successivamente richiesta dalla stessa persona, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente alla chiusura, solo previa presentazione di una polizza di garanzia o di una garanzia bancaria per un periodo di tre anni dalla data di emissione e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
Le disposizioni a cui il fisco può ora ricorrere per chiudere una partita IVA sono quindi molteplici. Molto dipende dall’accuratezza e dall’efficacia delle analisi di rischio che l’amministrazione finanziaria effettuerà sui contribuenti.
Gli indicatori di rischio sui quali possono scattare i controlli mirati e anche la chiusura d’ufficio delle partite IVA, sono principalmente riconducibili al soggetto titolare della posizione fiscale (sia in proprio che come amministratore di enti e società), alla tipologia e modalità di svolgimento dell’attività, alle omissioni e/o incongruenze commesse nell’adempimento degli obblighi fiscali e, infine, al suo coinvolgimento diretto o indiretto in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Da oggi in poi i comportamenti poco corretti dal punto di vista fiscale possono far scattare la chiusura d’ufficio della partita IVA.