In attesa della riforma di Equitalia (annunciata dal viceministro dell’Economia Luigi Casero) con tassi di interesse più bassi, il Sole 24 Ore propone un vademecum su come difendersi dalle azioni dell’agenzia di riscossione. Una guida pratica in dieci punti che spiega quali strumenti il debitore ha a disposizione per alleviare l’impatto di una cartella esattoriale sul prprio conto-
Per debiti superiori a 50mila euro, il contribuente può chiedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di sei anni per 72 rate mensile. In questo modo ci si mette al ripato dall’iscrizione di ipoteca che scatta solo se il debitore non paga due rate consecutive. L’importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro. Per ottenere la dilazione del debito fino a 50mila euro non è necessario forinre la documentazione che attesti la difficoltà economica. La richiesta di rateazione, comprensiva delle documentazione necessaria e documento di riconoscimento si può presentare direttamente allo sportello di Equitalia o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se i debiti superano i 50 mila euro il debitore che presenta domanda di rateazaione deve dimostrare la propria situazione di difficoltà economica. Se il debitore è una persona fisica o titolare di una ditta individuale per dimostrare la propria difficoltà economica, occorrerà presentare l’Isee indicatore della situazione economica equivalente) del suo nucleo familiare. Se il debitore interessato alla dilazione è una società, occorrerà esibire, tra l’altro, il bilancio d’esercizio dai cui dati emerga la temporanea difficoltà economica in cui versa la stessa società.
La proproga dopo la dilazione Nel caso in cui il debitore ha già ottenuto la rateazione del pagamento ma la sua situazione è peggiorata può chiedere una sola volta la proroga per un massimo di altri sei anni. per quelle. Di solito le prime rate saranno più leggere e cresceranno progressivamente nella prospettiva di un miglioramento della tua situazione economica. Come ricorda il Sole 24 ore, , è possibile chiedere la dilazione per nuove cartelle anche se il contribuente ha già una rateazione in corso, a condizione però di essere in regola con i pagamenti delle rate precedentemente concesse. Il mancato pagamento di una sola rata non determina la decadenza dalla dilazione. Soltanto qualora non vengano versate due rate consecutive, infatti, si perde il beneficio del rateizzo e il debito dovrà essere tempestivamente versato in un’unica soluzione.
La compensazione Per mettersi in regola con il Fisco il contribuente può anche compensare debiti con crediti Irpef, Ires, Iva. Dal 1° gennaio 2011, però, qualora il contribuente sia debitore di imposte non pagate e ormai scadute per un importo complessivo superiore a 1.500 euro,non può più compensare crediti con debiti. In tal caso, quindi, i contribuenti dovranno prima estinguere eventuali debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, e solo successivamente potranno utilizzare il credito residuo in compensazione.
La sospensione La sospensione del debito può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell’ente pubblico creditore. La domanda può essere presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella. Basta presentare un semplice modulo, che si recupera allo sportello o sul sito di Equitalia e spiegare i motivi per cui si chiede la sospensione della riscossione. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e altri documenti come, per esempio, la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza di accoglimento del ricorso. Ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l’attività di riscossione e chiede una verifica all’ente creditore. Se la documentazione presentata è incompleta, Equitalia chiederà le integrazioni necessarie. Se entro 220 giorni non il contribuente non riceverà alcuna risposta dall’ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.
Annullamento di vecchi debiti Da luglio 2013 – ricorda il Sole 24 ore . tutte le cartelle esattoriali non pagate di importo non superiore a duemila euro, comprese imposte, sanzioni e interessi, escluso l’aggio di riscossione, iscritte a ruolo prima del 31 dicembre 1999 saranno annullate automaticamente. L’annullamento riguarda tutte le somme iscritte a ruolo sia per debiti di natura tributaria o di altra natura, sia per contributi Inps, multe, contravvenzioni stradali, sanzioni di vario genere. Verranno annullati anche i ruoli provvisori, per i quali è ancora pendente un contenzioso. In questo modo le cause iniziate nelle Commissioni tributarie si estingueranno e le cartelle verranno automaticamente annullate. Per sapere con certezza se la propria cartella esattoriale può essere automaticamente annullata, è necessario verificare che il ruolo sia stato resto esecutivo prima del 31 dicembre 1999. L’indicazione della data è presente nella cartella notificata. Nel caso in cui l’indicazione della data non fosse presente, è possibile chiedere tale informazione direttamente all’agente della riscossione.
Il ricorso al giudice La cartella di pagamento può essere annullata, per intero o parzialmente, dal giudice tributario qualora presenti “indizi” di nullità per vizi propri. In particolare, le principali cause che possono comportare la nullità della cartella di pagamento riguardano, generalmente: il vizio di notifica, il mancato rispetto dei termini di decadenza, il vizio di motivazione, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, l’omessa sottoscrizione, il mancato rispetto della normativa in tema di riscossione frazionata, l’illecita iscrizione delle somme nei ruoli straordinari, la non conformità al ruolo e l’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento.
Le ganasce Le ganasce fiscali o anche il fermo amministrativo dei beni mobili registrati diventa inefficace nell’ipotesi in cui il contribuente abbia nel frattempo versato le somme dovute. In tal caso, il provvedimento di fermo deve essere immediatamente revocato. Il fermo perde inoltre efficia. In ogni caso, l’adozione delle ganasce fiscali è preclusa se il contribuente ha ottenuto la rateazione delle somme iscritte a ruolo.
Contestare l’ipoteca L’iscrizione di ipoteca può essere dichiarata illegittima per l’omesso invio della comunicazione preventiva che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile almeno trenta giorni prima, o per difetto di motivazione laddove il provvedimento di iscrizione non riporti ad esempio la somma per la quale è iscritta l’ipoteca o, ancora, laddove il debito complessivo non superi i 20mila euro. In ogni caso, l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti del contribuente che ha ottenuto la rateazione. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione. Inoltre, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene ipotecato con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale deve essere interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito viene poi rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.
La richiesta di sospensiva Per le azioni di Equitalia, è possibile chiedere la sospensione della riscossione in via amministrativa direttamente a Equitalia e in via giudiziale alla Commissione tributaria Provinciale adita. Il contribuente deve aver presentato prima il ricorso in Commissione tributaria per contestare la legittimità della pretesa erariale. Inoltre, il ricorso deve apparire fondato nelle questioni esposte e deve sussistere il danno grave e irreparabile a seguito del pagamento anticipato delle somme dovute in pendenza di giudizi.
Fonte: Sole 24 ore