Scatta l’esonero contributivo, per due anni, a favore degli under40 che avviano una nuova impresa agricola nel 2020. Per 24 mesi tutti loro potranno non versare i contributi all’Inps, avendo però garantita la copertura ai fini della pensione.
Leggi il nostro approfondimento a cura di Domenico Letizia:
L’incentivo è destinato ai lavoratori che intraprendano nuove attività agricole, nel corso di quest’anno, iscrivendosi conseguentemente per la prima volta alla relativa gestione Inps. In modo particolare interessa coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che hanno iniziato o inizino attività imprenditoriale agricola tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, e che non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività agricola.
Per ottenere l’esonero basta presentare una domanda in via telematica all’Istituto di previdenza, entro 120 giorni dalla comunicazione di inizio attività. Chi ha già avviato l’impresa avrà comunque 210 giorni di tempo per inoltrare la richiesta. Le indicazioni operative per dare attuazione all’incentivo introdotto dalla legge di Bilancio 2020 sono contenute nella circolare Inps n. 72 del 9 giugno 2020.
La riduzione contributiva si applica alla quota per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti (IVS) e al contributo addizionale cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo. Sono esclusi dall’incentivo, invece, il contributo maternità per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali; il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti.Le condizioni.
L’incentivo è soggetto al regolare adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (sicurezza lavoro); rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali; al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti Ue n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti «de minimis» pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari.