La giurisprudenza conferma: le notifiche delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia via posta raccomandata non sono valide; nulli anche gli effetti del mancato pagamento.
Equitalia: nulle le cartelle esattoriali inviate tramite posta raccomandata. Dunque i contribuenti non devono pagare le notifiche ricevute via posta. Il caso è tornato alla ribalta con una sentenza del giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Ancora una volta la giurisprudenza conferma: per essere valida la notifica della cartella esattoriale deve essere consegnata con l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge, ovvero gli Ufficiali della riscossione, gli Agenti della Polizia Municipale, i Messi Comunali e gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
L’Ente incaricato per la riscossione, prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, deve produrre in giudizio sia gli atti a cui si è fatto riferimento, ovvero le cartelle esattoriali, sia le relate di notifica. Queste ultime da sole non sono sufficienti perché dimostrano sì la ricezione dell’atto ma non ne provano il contenuto. Così come il giudice tributario ha dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria nel caso in cui Equitalia non possa dimostrare di aver recapitato correttamente tutte le cartelle esattoriali per cui procede, allo stesso modo ha annullato anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.
fonte pmi.it