Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza del 06/10/2015 n. 4641, che fa seguito alla Sentenza n. 37 del 17/03/2015 della Corte Costituzionale, si è espressa definitivamente sulla vicenda degli incarichi dirigenziali nelle Agenzie fiscali (Entrate, ex Territorio e Dogane). I Giudici di Palazzo Spada hanno statuito che “E’ senza dubbio vero che l’art. 71 d. lgs. n. 300/1999 prevede che il regolamento di amministrazione è emanato -in conformità ai principi- di cui al d.lgs. n. 29/1993, ma è, innanzi tutto, altrettanto vero che, nel caso di specie, relativo alla costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale, ciò che risulta violato non sono (solo) pur importanti disposizione del d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001), ma i principi e le norme costituzionali cui tale normativa primaria si conforma.”
Il regolamento dell’Agenzia delle Entrate ha violato oltre che il principio di eguaglianza dei cittadini nell’accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall’art. 51 Cost., anche il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.).
Si tratta di una violazione primaria della normativa (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e dei principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di grande gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo e sulla sua “affidabilità”.
In sostanza, l’amministrazione finanziaria nel suo complesso con i provvedimenti di nomina si è posta al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali.
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