Il Decreto Rilancio contiene, all’articolo 25, la nuova misura dei contributi a fondo perduto per le imprese. Sono previste significative novità, tanto nei requisiti (è necessario aver subito importanti cali di attività) che nelle modalità di richiesta ed erogazione, spettante all’Agenzia delle Entrate (e non più all’INPS) attraverso un’istanza telematica presentata dai richiedenti.
Il fondo perduto spetta a:
- Tutti i soggetti che conseguono reddito di impresa, in qualunque forma giuridica (individuali, società di persone, società di capitali, ma anche enti non commerciali, nell’ambito delle eventuali attività commerciali svolte);
- i professionisti titolari di partita IVA (salve le diverse eccezioni sottoelencate);
- i soggetti titolari di reddito agrario con partita IVA.
Sono esclusi esplicitamente:
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni;
- i professionisti iscritti alla gestione separata (che, oltre ai 600 euro di aprile, se rispettano le condizioni previste godono del bonus 1000 euro Inps di cui al comma 2 dell’art. 89);
- i lavoratori dello spettacolo (che fruiscono per aprile e maggio dell’indennità da 600 euro di cui al comma 9 dell’art. 89);
- i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle casse di previdenza di diritto privato (ordini professionali).
I commi 3 e 4 dettano le condizioni per l’ammissione al contributo:
- che i ricavi (o compensi) siano stati non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (il 2019 per quelli con periodo coincidente all’anno solare);
- che la somma del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 (oppure che l’attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019, nel qual caso il contributo spetta comunque, almeno nella misura minima).
il fondo perduto ottenibile è determinato sulla base della differenza tra l’ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019. In particolare, a seconda del livello di ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il contributo si determina applicando a tale differenza la percentuale che segue:
- il 20% per soggetti con ricavi e compensi (conseguiti nel 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non superiori a 400.000 euro
- il 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e non superiori ad euro 1.000.000
- il 10% per soggetti con ricavi superiori ad euro 1.000.000 e non superiori ad euro 5.000.000.
In ogni caso, all’avente diritto spetta un importo minimo determinato in euro mille per le persone fisiche e duemila per le persone giuridiche. Può essere utile un esempio: ipotizziamo un’impresa con ricavi 2019 annui per euro 800.000 (fascia b. – 15%) che presenti ricavi nel mese di aprile 2019 per euro 85.000 ma ricavi in aprile 2020 per euro 35.000; in questo caso l’impresa avrà diritto ad un contributo a fondo perduto pari ad euro 7.500 (decremento 50.000 x 15%). Attenzione che il comma 3 precisa che la nozione di ricavi include soltanto le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili. Sono esplicitamente esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità, contributi. Il contributo non è soggetto ad Irap né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.