In ragione della pervasività territoriale degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica, nonché dello specifico impatto di tale emergenza su intere filiere rilevanti dell’economia italiana (turismo, trasporti, cultura, etc) gli interventi di sostegno di seguito elencati dovrebbero di necessità avere conseguenti e coerenti dotazioni finanziarie, proiezione temporale ed ampiezza di inclusività.
Sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria. Al fine di prevedere un intervento complessivo di sostegno in favore degli operatori economici residenti nei territori interessati dall’applicazione di misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, le disposizioni di carattere fiscale dovrebbero essere strutturate nel modo di seguito indicato. Introduzione di misure tese a consentire la sospensione dei versamenti e degli adempimenti di natura tributaria. In particolare, nei confronti delle persone fisiche, aventi la residenza ovvero la sede operativa nei territori interessati dall’emergenza epidemiologica dovrebbero essere sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo di vigenza delle misure di cui al medesimo articolo 1, comma 2 del decreto. Le citate disposizioni di sospensione devono trovare applicazione, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’emergenza epidemiologica. La sospensione in esame deve trovare applicazione, inoltre, con riferimento alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta residenti o aventi sede operativa negli stessi territori. La sospensione deve riguardare, parimenti, i pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenute alla fonte, operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. E’ necessario, inoltre, sospendere gli adempimenti ed i versamenti di natura tributaria non solo per i datori di lavoro e per i titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa che svolgono l’attività o risiedono nei comuni interessati, ma anche per tutti i soggetti che, pur non svolgendo la propria attività economica in tali comuni, nei medesimi risiedono od operano gli intermediari che effettuano per loro conto gli adempimenti in materia fiscale. Si ritiene, infine, opportuno assicurare un intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria teso a favorire un canale privilegiato, in favore degli stessi contribuenti, che attendono l’erogazione di un rimborso d’imposte dirette o indirette, favorendo la tempestiva attestazione di effettività ed esigibilità del relativo credito al fine di consentire l’accesso a linee di credito messe a disposizione dalle banche che hanno aderito a specifici protocolli stipulati con la stessa Amministrazione. Si tratterebbe, in sostanza, di contribuire, attraverso una misura di semplificazione dei processi, al miglioramento del precario equilibrio finanziario degli operatori economici residenti o aventi sede operativa nei territori interessati. L’obiettivo finale dovrebbe essere, pertanto, quello di cogliere le fattispecie sopraindicate e individuare un termine di almeno un anno e armonizzato rispetto alle scadenze e agli adempimenti di diversa natura, entro il quale effettuare i relativi adempimenti e versamenti tributari sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. E’ fortemente auspicabile che le 3 medesime misure d’intervento siano estese agli operatori residenti o con sede operativa all’interno delle Regioni interessate. Nel medesimo contesto, si ritiene opportuno consentire la sospensione degli adempimenti in esame anche in favore di altri operatori economici che, ancorché non residenti o operanti all’interno delle regioni interessate, siano stati sottoposti, con provvedimento delle competenti autorità a misure di contenimento (i.e.: quarantena obbligatoria). Si ritiene infine necessario, dato il cumulo degli adempimenti sospesi, che siano individuate congrue e idonee modalità di rateizzazione dei relativi versamenti.
Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari. Le conseguenze dell’attuale situazione di emergenza sull’attività di imprese e professionisti possono comportare l’impossibilità di far fronte al pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche o intermediari finanziari. Al fine di non pregiudicare la ripresa delle normali attività e la continuità aziendale, si rende necessario prevedere per imprese e professionisti la sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti senza aumenti dei tassi di interesse ed altri oneri aggiuntivi. Al tempo stesso, si evidenzia l’importanza di promuovere un’azione “di Sistema” per intervenire sulle attuali regole europee che disciplinano la concessione dei finanziamenti ed il trattamento dei crediti deteriorati (in particolare rinvio alla normativa sulla definizione di default e sterilizzazione temporanea del calcolo del c.d. forward looking per la determinazione della probabilità di default).
Strumenti di garanzia per l’accesso al credito delle PMI. Il grave disagio socio economico determinatosi nei territori colpiti dall’emergenza, determina considerevoli tensioni finanziarie per le imprese. Tale situazione può compromettere la capacità produttiva delle PMI e la loro sostenibilità nel breve periodo. E’ verosimile che queste imprese dovranno ricorrere a nuovi strumenti di debito, tipicamente finanziamenti e mutui, per ripristinare le normali condizioni produttive. In tale prospettiva, per agevolare l’accesso ai finanziamenti, si propone che il Fondo di garanzia PMI non applichi, alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie provenienti da queste PMI, il modello di valutazione di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2017 “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per pmi e articolazione delle misure di garanzia”. A tali operazioni dovranno applicarsi le misure di copertura massime previste dal Fondo, pari all’80% dell’importo finanziato per la garanzia diretta o, in caso di riassicurazione, al 90% dell’importo garantito da intermediari finanziari, quali i confidi.
Nuovo Regime europeo di aiuto temporaneo per le imprese fino a 500 mila euro. Va considerata la possibilità di prevedere per le zone interessate dall’Emergenza COVID-19, un regime di aiuti di stato in deroga, in base all’art. 107, comma 2, lettera b) del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea), con un massimale di 500.000 euro, come è stato già adottato dalla Commissione Europea nel 2008 con il Temporary Framework. E’ fondamentale concedere aiuti alle imprese con la massima celerità e senza intaccare il plafond aziendale del regime De minims. Tale nuovo regime di aiuto in deroga, andrebbe a supportare in modo efficace le micro e piccole imprese delle aree interessate dal COVID-19. Si ricorda che l’articolo in questione prevede che sono compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.
Garanzie a fronte di strumenti di debito emessi da imprese. La riduzione dell’ammontare complessivo del credito bancario alle imprese ha favorito negli ultimi anni la ricerca di fonti finanziarie alternative con l’accesso diretto al mercato dei capitali, in particolare per le imprese più strutturate. In relazione alla richiesta di “estensione delle scadenze debitorie a fronte di obbligazioni emesse nei confronti di investitori istituzionali e risparmiatori privati studiando la possibilità di emettere strumenti di copertura per il mercato”, potrebbe essere valutata l’attivazione di forme di garanzia pubblica connesse all’estensione delle scadenze delle obbligazioni. In alternativa, per consentire il regolare rimborso delle obbligazioni emesse, potrebbe essere valutata l’ipotesi di finanziamenti ponte, con copertura pubblica degli interessi.
Abbattimento commissioni per incassi tramite POS nelle regioni interessate dall’emergenza. Il tema dell’onerosità di costi e commissioni per gli incassi tramite POS continua ad incidere in modo rilevante sull’attività di una vasto numero di aziende del terziario. Questo profilo, nonostante la minore entità in termini assoluti delle commissioni per il calo di fatturato, continua ad evidenziarsi in modo marcato nell’attuale fase emergenziale. In considerazione dell’attuale difficile scenario economico, si avanzata la proposta di apertura in tempi brevi di un tavolo di confronto in sede istituzionale al fine di definire adeguati interventi in materia. Dal punto di vista normativo, in passato fu già introdotta una disposizione che prevedeva la gratuità, sia per l’ acquirente che per il venditore, per transazioni effettuate con carte di pagamento di importo inferiore a 100 euro presso gli impianti di distribuzione di carburanti; si trattava dell’art. 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tale norma fu però successivamente abrogata con l’articolo 27, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. Proponiamo, pertanto, un periodo di sospensione dell’applicazione delle commissioni per incassi tramite POS, circoscritto alle aree geografiche ed ai settori in maggiore sofferenza.
Misure a favore delle aziende e lavoratori dipendenti e norme speciali in tema di ammortizzatori sociali In linea generale, per rendere le misure più flessibili ed adottabili in tempi rapidi e certi, oltre ai provvedimenti già adottati sarebbe fondamentale individuare una causale specifica riconducibile allo stato di crisi per effetto del fenomeno COVID-2019 che deve essere prevista per tutte le seguenti forme di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015:
● Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo);
● Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs);
● Cassa Integrazione in Deroga (Cigd);
● Assegno Ordinario erogato tramite il Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS).
Tale causale specifica (“Causale COVID-19”) dovrà essere supportata da procedure autorizzative immediate, snelle e veloci, avendo in questo momento il carattere della priorità assoluta e consentire all’INPS, in deroga all’art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, il pagamento diretto delle prestazioni viste le difficoltà finanziarie in cui si trovano le imprese in crisi. Per fornire una risposta adeguata ed in tempi brevi si propone che le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del FIS (art. 29 D.lgs. n. 148/2015) possano accedere 5 eccezionalmente e per la “Causale COVID-19” all’Assegno Ordinario di cui all’art. 30 del medesimo D.lgs. n. 148/2015 a prescindere dal limite dimensionale. Tale misura eccezionalmente e per il periodo necessario deve essere altresì estesa alle imprese che occupano meno di 6 dipendenti le quali ad oggi non rientrano nell’ambito di applicazione del FIS. Dal punto di vista strettamente tecnico si propone, pertanto, l’estensione del citato Assegno Ordinario erogato dal FIS alle imprese da 1 a 15 dipendenti relativamente alla “Causale COVID-19” che dovrebbe replicarsi per tutti gli altri ammortizzatori sociali. I necessari correttivi temporanei alla disciplina generale FIS dettati dall’urgenza, oltre al pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, dovranno di conseguenza essere i seguenti:
● Deroga al principio della riserva economica;
● Neutralizzazione dei periodi;
● Deroga alla contribuzione ordinaria e addizionale;
● Retroattività alla data di emissione dei provvedimenti restrittivi;
● Semplificazione delle procedure.
Per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS si rende necessaria l’estensione delle causali e della disciplina della CIGO con i correttivi indicati nel FIS o in alternativa l’introduzione di una causale CIGS per evento improvviso e imprevisto con decorrenza anticipata rispetto alla domanda e con procedure semplificate e/o ridotte. Indispensabile è ricomprendere anche le zone gialle come conseguenze indirette. Dal punto di vista del campo di applicazione territoriale degli ammortizzatori sociali si sottolinea che lo stato di crisi per effetto del possibile contagio da COVID-2019 riguarda a livello nazionale il Settore Turistico e dei servizi ad esso connessi. La sospensione di manifestazioni eventi culturali ed il timore diffuso nell‘organizzare viaggi e trasferte oppure la sospensione dei servizi mensa nelle scuole crea importanti difficoltà economico finanziarie nelle imprese del settore e rende quindi indispensabile ricomprendere con la causale specifica per l’accesso agli ammortizzatori sociali a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’azienda con applicazione delle misure su tutto il territorio nazionale. Si propone pertanto l’estensione immediata per i settori trasversali come il turismo dell’ammissione agli ammortizzatori sociali nelle forme “speciali” sopra richiamate, con applicazione anche ai lavoratori a tempo determinato stagionali di futura assunzione in ragione di significative riduzioni di attività a causa di epidemie, calamità naturali, condizioni meteorologiche avverse, situazioni di difficoltà dell’impresa committente, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato. Per quanto attiene le misure di sospensione di imposte, contributi e premi sarà necessario estendere il periodo almeno fino alle scadenze previste al 31 maggio 2020.
Proroga dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In considerazione degli eventi straordinari legati al COVID-19 e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica – nonché tenuto conto dei 6 conseguenti impatti e delle pesanti ricadute sulle imprese, in particolare per quelle del settore terziario – si richiede di ampliare le misure di sospensione dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail per tutte le aziende interessate dalla riduzione dell’attività dovuta all’emergenza per un periodo di almeno dodici mesi, prevedendo la possibilità di ripresa dei versamenti anche tramite rateizzazione e per un importo ridotto al 40% di quanto dovuto, in analogia a quanto disposto per gli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017. Occorre infine estendere anche ad altri strumenti – come ad esempio i Bandi ISI – quanto già fatto da INAIL in merito alla richiesta di accesso allo sconto sul tasso di premio (OT23), permettendo di perfezionare la domanda anche in assenza di documentazione ed integrandola poi successivamente non appena la situazione sarà tornata alla normalità, secondo il principio della massima riduzione degli oneri burocratici.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti. Le sospensioni dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi – previste dal Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 per le zone rosse e, per quanto riguarda in particolare il turismo, per l’intero territorio nazionale – devono inoltre essere estese anche ai tanti lavoratori autonomi e liberi professionisti che stanno sopportando la crisi in atto. In particolare, secondo il criterio adottato di individuare il settore turistico come quello più colpito, occorre ricomprendere nella misura anche tutti quegli autonomi e professionisti che operano sull’intero territorio nazionale nel comparto turistico con particolare riguardo alle guide turistiche e accompagnatori di cui al Codice ATECO 79.90.20 (ex 63.30.2). Bisogna peraltro tener conto del fatto che questi lavoratori, dovendo sopportare una forte contrazione del reddito prodotto nel periodo di crisi, avranno difficoltà anche nel versamento della posizione previdenziale con effetti sulla pensione futura.
Indennità una tantum lavoratori autonomi. Per tutti quei lavoratori autonomi costretti a sospendere o sopportare la riduzione dell’attività per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre riconoscere un’indennità una tantum di importo adeguato alla crisi in atto, aumentando quindi portata e stanziamento previsti dall’articolo 16 del DL n. 9 del 2 marzo 2020, che consenta così di contenere gli effetti economici negativi legati alla situazione straordinaria, permettendo così una più rapida ripresa della normale attività non appena sarà terminata la fase di emergenza legata al diffondersi dell’epidemia. Un intervento di questo tipo non può essere limitato alle sole zone rosse ma va esteso all’intero territorio nazionale in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che lavorano nel settore turistico – con particolare riferimento alle guide ed accompagnatori turistici (codice ATECO 79.90.20 ex 63.30.2) – come parziale ristoro delle perdite subite a causa della forte contrazione dell’attività.
Interventi in materia di Energia e TARI. Abbiamo accolto con favore le disposizioni dettate dall’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 che affidano all’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) la determinazione della sospensione temporanea – fino al 30 aprile 2020 – dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del 7 servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Riterremmo tuttavia opportuno introdurre una sospensione più estesa a copertura almeno dei prossimi 6 mesi e che la stessa sospensione non fosse riservata in favore dei soli comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ma anche a quelli ricompresi negli Allegati 2 e 3. Riguardo alla Tari, più di una sospensione del tributo, riterremmo opportuno prevederne un’esenzione totale per tutto il periodo interessato dall’emergenza Coronavirus. Le misure restrittive introdotte in molte aree del Paese determinano infatti la chiusura delle attività e un minore conferimento al servizio pubblico e, pertanto, fanno venire meno i presupposti sui quali si fonda il tributo: occupazione dei locali, produzione potenziale presuntiva di rifiuti e tributo a fronte di un servizio.
Interventi in materia diritto societario e codice della crisi di impresa. Positivo lo slittamento per le PMI di tutto il territorio nazionale dell’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione previsti dal codice della crisi di impresa e della insolvenza. La misura – introdotta dall’art 11 del Decreto legge n.9 del 2 marzo scorso anche su sollecitazione della Confederazione – prevede però lo slittamento di sei mesi. Considerando l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia si rende necessario prevedere uno slittamento di dodici mesi, in luogo degli attuali sei, e quindi fino al 15 agosto 2021.
Compensazione per danno indiretto. Si rende necessario concedere alle imprese dei territori interessati un indennizzo commisurato alla perdita di fatturato registrata nei periodi in cui operano le misure urgenti di contenimento del contagio. Per la determinazione dell’indennizzo, si dovrà peraltro tenere conto anche di possibili danni dovuti alla deperibilità delle scorte. Si tratta di interventi già sperimentati nell’ambito delle azioni a sostegno delle attività economiche colpite dagli eventi sismici, sia del 1997/98 in Umbria, che del 2016/17 nel Centro Italia.
Forza Maggiore. Appare inoltre necessario introdurre una disposizione di carattere generale che configuri eventuali inadempimenti contrattuali verificatisi a partire dal 23 febbraio come dovuti a causa di forza maggiore derivante dalle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
Interventi in materia di turismo. Il Settore Turismo italiano, che genera oltre il 10% del PIL, più del 11% dell’occupazione ed ha esportato servizi nel 2019 per oltre 44 miliardi di euro contribuendo al saldo attivo della bilancia dei pagamenti per più di 17 miliardi, soffre in prima battuta e su scala nazionale gli effetti della crisi in corso. A fronte di questa situazione, che pone le basi per valutare seriamente la dichiarazione di stato di crisi del Settore, le imprese e i professionisti del Turismo necessitano urgentemente di interventi di supporto, con effetto su tutto il territorio nazionale, sia pure tenendo conto di ipotesi di intensità graduata che privilegi chi opera nelle Regioni che maggiormente subiscono gli effetti più immediati della crisi in corso. Una short list per un primo intervento potrebbe essere la seguente:
1. sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nonché del pagamento delle imposte dirette e indirette (incluse quelle pagate a titolo di sostituti d’imposta) per tutto il periodo in cui perdurerà la crisi (ampliando quindi destinatari, durata e perimetro di applicazione di quanto contenuto nell’art.8 del Decreto legge del 2 marzo 2020 n.9).;
2. Intervento straordinario sugli indici sintetici di attività ISA che tenga conto dell’effetto della crisi in corso nonché sulle aliquote di imposizione del reddito d’impresa;
3. Accesso agevolato al credito e sospensione del pagamento delle rate dei mutui;
4. Accesso agevolato agli ammortizzatori sociali esistenti (Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, solidarietà, ecc.) e a Fondi di sostegno al reddito (es. FIS – fondo di integrazione salariale, Fondi Bilaterali), estendendo tali misure, laddove non già previsto, anche alle PMI.
Oltre a ciò, si rendono necessari anche interventi:
a) sulla comunicazione mediatica, fino ad ora spesso carente e contraddittoria, chiarendo quali sono i reali rischi di contagio e, in caso di contagio, qual è la portata dell’infezione su soggetti non affetti da immunodepressioni o pesanti patologie pregresse. Bisogna cercare di intervenire altresì sul deterioramento dell’immagine dell’Italia come destinazione turistica in corso ad opera della principali testate e dei media dei paesi europei e del Nord America;
b) dei canali diplomatici che impediscano il proliferare di provvedimenti del tutto fuori luogo che Paesi esteri stanno ponendo a carico degli Italiani in viaggio nonché dei cittadini che rientrano da un viaggio in Italia (respingimenti ai confini, quarantene ecc.).
Interventi in materia di trasporti. Nel settore dei trasporti e della logistica gli impatti dell’emergenza coronavirus hanno anticipato la nascita dei focolai nazionali dell’epidemia, attraverso le ripercussioni generate sui traffici globali. Alcuni collegamenti transoceanici sono stati sospesi e, quelli rimasti operativi per la carenza di merce da trasportare hanno visto ridursi il coefficiente di riempimento delle navi, con conseguente maggiore incidenza di alcuni costi fissi. D’altra parte, i necessari maggiori controlli sanitari sulle navi rischiano di rallentare la loro operatività. Maggiormente colpiti il 9 comparto passeggeri e i territori storicamente d’eccellenza per i trasporti marittimi nazionali. Per provare ad arginare questi impatti negativi “glocali” sulla filiera marittimo portuale sarebbe opportuno intervenire con le seguenti misure:
● la sospensione per un anno delle tasse di ancoraggio nei porti e delle eventuali sovrattasse per le merci in coperta, tasse che commisurate alla stazza delle navi, divengono particolarmente esose al ridursi del coefficiente di carico delle stesse1 ;
● la temporanea riduzione dei canoni di concessione demaniale per le imprese terminaliste dei porti, per fronteggiare il calo delle movimentazioni;
● la riduzione delle tasse di imbarco e sbarco di passeggeri e merci;
● l’aumento degli organici del personale della sanità marittima nei porti, addetto ai controlli sul personale e la merce delle navi, per evitare un ulteriore dilatarsi dei tempi di controllo delle navi nei porti;
● la riduzione del contributo annuale pagato dalle imprese per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti; L’attivazione di focolai nazionali dell’epidemia, le conseguenti misure adottate nel settore dei trasporti, e quelle che le diverse Autorità competenti adotteranno, genereranno forzate inattività e impatti economici negativi sulle imprese del settore.
Per quanto riguarda, in particolare, il settore dell’autotrasporto, sarebbe, urgente:
● introdurre una proroga delle scadenze indicate della legge per completare i processi di aggiornamento/formazione dei conducenti (Carta di Qualificazione del Conducente, Patentino per il trasporto di merci pericolose ADR, Patentino per il trasporto di animali vivi), il cui rispetto è divenuto impossibile in ampie parti del territorio, per l’estesa applicazione dello stop alle attività formative previsto dai provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza;
● posticipare le scadenze delle patenti di guida, per le difficoltà operative nell’effettuazione delle visite mediche propedeutiche al rinnovo delle stesse;
● Introdurre una dilazione di almeno 4 mesi dei termini previsti per il perfezionamento delle domande di finanziamento, già, avviate ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di super ammortamento dei veicoli, per far fronte alla emergenti difficoltà logistiche della filiera automotive.
Si rende, inoltre, necessario:
● il monitoraggio degli impatti delle regolamentazioni adottate per contrastare l’emergenza sugli operatori dei trasporti e della logistica merci al fine di un adeguato ristoro dei danni subiti;
● il monitoraggio degli impatti sugli operatori del trasporto di persone e di noleggio bus con conducente delle regolamentazioni adottate direttamente sulla disciplina del settore e indirettamente sulle attività scolastiche e turistiche da esso servite, al fine di un adeguato ristoro dei danni subiti.
Interventi di sostegno in materia di cultura. In una ipotesi ragionevolmente di minima, basata principalmente su dati SIAE (spesa al botteghino e numero di spettacoli), la crisi in atto potrebbe costare al sistema spettacolo italiano 10 milioni e 92mila euro circa di mancati incassi di biglietteria. La stima degli spettacoli soppressi è pari a circa 7400 spettacoli. Questo senza tenere in conto possibili allargamenti delle zone che registrano casi di contagio nel nostro Paese e un peggioramento conseguente dell’esposizione mediatica dell’Italia. Si rendono, pertanto, necessari stanziamenti di adeguate risorse economiche integrative sull’esercizio 2020 e interventi normativi per evitare qualsiasi penalizzazione nei confronti dei soggetti finanziati dal FUS ai fini della rendicontazione del contributo pubblico.