Al fine di agevolare i contribuenti che, presumibilmente, registreranno una riduzione dell’imponibile fiscale nell’anno 2020, il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Decreto liquidità” esclude l’applicazione di sanzioni in caso di omesso o carente versamento dell’ acconto d’imposta calcolato secondo il metodo previsionale.
Entro il 30 giugno prossimo i soggetti Ires ed Irpef sono chiamati al calcolo dell’acconto delle imposte sui redditi per l’anno 2020 e al versamento della prima rata. Al fine di agevolare i contribuenti che, verosimilmente, ipotizzano un calo del fatturato per l’anno in corso, il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha escluso l’applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui l’acconto versato, calcolato secondo il metodo previsionale, non si discosta – nel massimo – dal 20% rispetto a quanto dovuto sulla base della dichiarazione per l’anno 2020.
Il pagamento delle imposte sui redditi avviene ordinariamente, con il versamento di somme a titolo d’acconto, corrisposte in corso d’anno, e a titolo di saldo, corrisposte nell’anno in cui la dichiarazione deve essere presentata.
Gli acconti d’imposta possono essere determinati sulla base di due distinti metodi:
il metodo storico: il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2019), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi;
il metodo previsionale: il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2020), considerando, quindi, i redditi che il contribuente immagina di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che presumibilmente saranno sostenuti e i crediti d’imposta spettanti.