Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse. D.L. n. 18/2020 art. 46 norma a “termine” di tutela occupazionale generale, sospensione fino al 18.05.2020 di tutte le procedure di licenziamento collettivo e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, l’art. 46 stabilisce, innanzitutto, che, con decorrenza dal 17 marzo (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”), i datori di lavoro non possano avviare, per 60 giorni, procedure di licenziamento collettivo, né, laddove le stesse siano state avviate dopo il 23 febbraio, concludere tali procedure. Pertanto, per le procedure che riguardano licenziamenti collettivo avviate dal 24 febbraio in poi, a prescindere da eventuali collegamenti con l’emergenza da Covid-19, decorre l’obbligo di sospensione per 60 giorni appena indicato.
Vai all’approfondimento dello studio Loconte&Partners.