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Covid-19: moratorie e fondi di garanzia per le imprese

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Grazie al contributo dello Studio Stefanutto Commercialisti di Brescia, riassumiamo di seguito le procedure per le moratorie per le imprese e i nuovi accessi ai fondi di garanzia con riferimento all’emergenza coronavirus.

MORATORIA MUTUI E FINANZIAMENTI PER MICROIMPRESE E PMI

Con l’art. 56 del Decreto Cura Italia il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari.

Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:

a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.

Infine la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano state segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante. Si tratta di:

– esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (da piú di 90 giorni)

– inadempienze probabili;

– sofferenze (quando il debitore è in situazione di insolvenza o situazioni equiparabili, a prescindere da una procedura giudiziale).

La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione (ai sensi del regolamento UE vale a dire fino aq 250 dipendenti e con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o attivo patrimoniale di 43 milioni di euro) aventi sede in Italia.

FONDO DI GARANZIA PER MICROIMPRESE E PMI

Il Fondo di Garanzia PMI è uno strumento operativo da diversi anni che consente alle piccole e medie imprese di ottenere finanziamenti (bancari, leasing ecc.) tramite la concessione di una garanzia pubblica fino al 60-80% dell’importo, senza ulteriori garanzie aggiuntive, fidejussioni ecc., rivolgendosi direttamente alla Banca o a soggetti Confidi (in tal caso di parla di controgaranzia), e fino ad esaurimento fondi.

Data l’emergenza Coronavirus, l’articolo 49 del Decreto Cura Italia del 17/03/2020 ha incrementato la dotazione del Fondo e introdotto misure, immediatamente operative, che semplificano le modalità di intervento.

Con successiva circolare n. 8 del 19/03/2020 MedioCredito e Invitalia hanno chiarito che:

– la garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura, comunque fino a 5 milioni per singola impresa);

– è esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa; – diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);

– viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;

– è annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;

– sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo);

– per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

– sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

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