Sin dai primi provvedimenti emergenziali, l’Esecutivo ha messo in campo misure finalizzate a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 e agevolato, con lo strumento del credito d’imposta, per tutte quelle spese volte alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione.
In quest’ottica, la prima misura era stata introdotta con il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 art. 64), che concedeva, per l’anno fiscale 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese relative alla sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Il successivo Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, art. 30) ha esteso il perimetro applicativo del precedente credito d’imposta anche alle spese d’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza.
Da ultimo, il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 125) ha abrogato le precedenti agevolazioni ed introdotto un credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione che si inserisce nel solco di quelle già introdotte con il Decreto Cura Italia e con il Decreto Liquidità, ampliandone la portata. Quest’ultima misura deve essere quindi applicata in continuità con le precedenti.
Il credito spetta nella misura del 60% fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure in compensazione con il modello F24, infine ceduto.
Il credito d’imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Questo è un estratto dell’approfondimento pubblicato dallo studio legale Loconte&Partners. Per consultare il documento completo vai al seguente link: