non sarà possibile utilizzare la compensazione dei crediti per risolvere le liti fiscali, in quanto queste misure sono state create per aumentare il gettito per le casse dello Stato, quindi .
Tuttavia, per altre misure come la sanatoria delle irregolarità formali, la possibilità di utilizzare i crediti fiscali come compensazione non è espressamente esclusa.
Il comma 194 della legge di bilancio 2022 specifica che non è possibile utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del dlgs n.241 del 1997 per la definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi 186-205 della legge n.197 del 2022).
Nessuna possibilità di utilizzo dei crediti fiscali dunque, per chiudere le controversie pendenti con il fisco.
La possibilità di utilizzare la compensazione prevista dall’articolo 17 del dlgs n.241 del 1997 è espressamente esclusa anche per la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi 206-212 della legge n.197 del 2022) e per la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (articolo 1, commi 213-218 della legge n.197 del 2022).
Per la conciliazione agevolata delle controversie tributarie e per la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, il divieto di utilizzare la compensazione dei crediti fiscali è specificato rispettivamente dai commi 207 e 216 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.
Non è possibile utilizzare i crediti fiscali per definire le liti pendenti con il fisco presso le nuove corti di giustizia tributaria e in Cassazione senza un effettivo versamento di denaro nelle casse dello Stato.
Maggiori possibilità di utilizzo dell’istituto della compensazione si ravvisano invece nelle altre disposizioni della legge n.197 del 2022 che consentono di definire, sempre con modalità agevolate, molte pendenze tributarie in essere.
La compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 non è permessa per la definizione degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi, come specificato nel comma 179 della legge di bilancio 2023, nonché per la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate successive alla prima dei principali istituti deflativi, relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, come specificato nel comma 219 dell’articolo 1 della stessa legge.
Per gli avvisi bonari i crediti si possono utilizzare
Per le altre misure della pace fiscale come la definizione degli avvisi bonari previsti dal comma 153 della legge di bilancio 2023 e per la rottamazione-quater (commi da 231 a 250 dell’articolo 1 della legge n.197/2022), non c’è alcun divieto di utilizzare in compensazione i crediti fiscali vantati dal contribuente.
Al contrario, per le misure contenute nella legge n.197 del 2022 finalizzate a fronteggiare l’emergenza collegata all’incremento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica, i crediti d’imposta concessi possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro determinati termini temporali.
Tali crediti, se ancora utilizzabili nel corso del 2023, potranno magari essere utilizzati proprio per quelle definizioni agevolate per le quali, come abbiamo visto, la legge di bilancio 2023 non ne prevede espressamente il divieto.
I crediti d’imposta menzionati, se ancora utilizzabili nel 2023, potrebbero essere utilizzati per le definizioni agevolate per le quali la legge di bilancio 2023 non prevede espressamente il divieto di utilizzare la compensazione.
Compensazione crediti IVA
Ricordiamo ai nostri lettori che a partire dal 1° gennaio 2022, il credito IVA maturato nell’anno 2021 e che risulterà dalla dichiarazione annuale IVA 2022, può essere utilizzato per effettuare compensazioni con altri tributi fino all’importo di 5.000 euro utilizzando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato.
L’eventuale eccedenza rispetto a questa soglia potrà essere compensata solo dopo il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione previa rilascio del visto di conformità da parte di soggetti abilitati.
Tuttavia, questo limite non si applica alle compensazioni tra IVA e per le startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, per le quali è previsto un limite di compensazione più alto di 50.000 euro.