L’imprenditore in crisi potrà effettuare una sorta di “auto-diagnosi” sul sito delle Camere di Commercio e invocare l’aiuto, volontario, di un esperto negoziatore: non più una lunga mano del tribunale, ma un consulente specializzato, scelto in un albo ad hoc e nominato da una commissione indipendente. E’ questa la novità più rilevante del decreto che rinvia l’entrata in vigore della riforma fallimentare.
Finalmente, dunque una buona notizia: non solo il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), ma anche, e soprattutto, la fine del sistema “poliziesco” di allerta esterno, che secondo il testo pronto a diventare legge prevedeva un approccio coercitivo dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri) che sarebbe stato attivato dalle denunce presentate dal collegio sindacale o dagli enti previdenziali e agenzia delle entrate.
Le novità sono arrivate grazie al lavoro della Commissione presieduta dalla Prof.ssa Ilaria Pagni, nominata dal Ministro Cartabia e costituita per elaborare proposte di interventi in materia di processo civile. La commissione ha recepito queste ultime disposizioni in materia di crisi d’impresa e insolvenza con il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 agosto.
Le nuove disposizioni si distinguono dalle precedenti, anzitutto, per l’assenza di toni e termini giustizialisti e intimidatori riguardo l’utilizzo degli strumenti di composizione alternativi al fallimento.
Inoltre, nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, e solo quando sussiste probabilità di insolvenza gestisce l’attività in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria.
Lo stesso imprenditore deve poi informare preventivamente l’esperto nominato per la negoziazione assistita, per iscritto, del solo compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Mentre l’esperto, che non ha poteri coercitivi obbligatori e non è tenuto a presentare denunce in tribunale, potrà intervenire per bloccare le intenzioni dell’imprenditore soltanto quando queste possono compromettere il risarcimento dei creditori, le trattative in generale o le prospettive di risanamento. Non c’è che dire: per le imprese in difficoltà, dopo le difficoltà vissute nel periodo emergenziale, arriva un vero sospiro di sollievo.