Al fine di mitigare le devastanti ricadute economiche, con l’approvazione del c.d. “Decreto Rilancio” l’attuale esecutivo ha predisposto misure ad hoc a sostegno delle imprese e dell’economia nostrana. Tra queste figura il nuovo bonus affitti, avente la specifica finalità di colmare le plurime criticità emerse con la misura sugli affitti in precedenza introdotta con il Decreto Cura Italia.
L’emergenza sanitaria emersa dalla diffusione dovuta da Covid-19, infatti, ha fortemente penalizzato la totalità dei negozianti ed esercenti attività commerciali che, da un lato, sono stati obbligati a chiudere le loro attività produttive a causa delle misure restrittive imposte dal Governo e, dall’altro, sono stati costretti ad ogni modo a versare i canoni per l’affitto dei locali.
La platea dei soggetti beneficiari
La prima perentoria condizione da rispettare afferisce, come sovente appurato nei diversi
provvedimenti emergenziali, al limite massimo di ricavi e compensi. In quest’ottica, il bonus affitti 2020 può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto rilancio.
Come espressamente sancito dal novello impianto normativo, il bacino dei beneficiari annovera:
– le strutture alberghiere, che possono beneficiare del credito d’imposta indipendentemente
dal volume di affari registrato;
– enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti.
Non solo. Altro paletto da osservare rigorosamente al fine di poter beneficiare del credito in questione attiene alla drastica riduzione del fatturato o dei corrispettivi. Al riguardo, i soggetti locatari esercenti attività economica sono ammessi al beneficio esclusivamente se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Misura del credito di imposta
Il tanto atteso Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Questo è un estratto dell’approfondimento pubblicato dallo studio legale Loconte&Partners. Per consultare il documento completo vai al seguente link: