Sanatoria 2015: a distanza di oltre due anni dalla Legge n. 228/2012, che ai commi 527 e 528 dell’art.1 stabiliva la rottamazione (annullamento) delle cartelle Equitalia di importo non superiore a 2 mila euro, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 23.06.15, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativo delle modalità con cui sarà eseguito il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999. L’articolo sopracitato disponeva la rottamazione dei ruoli di importo fino a 2 mila euro, ma anche il discarico dei ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999 anche di importo superiore a due mila euro (rottamazione e discarico non solo per le cartelle esattoriali emesse da Equitalia, ma anche quelle di altri agenti della riscossione).
Nel dettaglio, la norma stabilisce:
- che, i crediti esigibili da Equitalia o altro agente della riscossione, di importo fino a 2 mila euro ed iscritti a ruolo entro il 31/12/1999, devono essere automaticamente annullati;
- che, i ruoli di importo maggiore a 2 mila euro, resi esecutivi entro la medesima data del 31/12/99, saranno discaricati da Equitalia e qualsiasi altro agente della riscossione: in tal modo, tali crediti ritorneranno agli enti titolari dei diritti vantati sul credito risultante dalle cartelle di pagamento, e per il quale non è stata azionata nessuna procedura esecutiva o non pendono giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria (ad es. cartelle impugnate per eventuali multe illegittime, come dichiarate di recente dalla Corte Costituzionale) oppure che non vi siano col contribuente accordi di ristrutturazioni o transazioni, oppure ancora, procedure concorsuali o rateizzazioni di pagamento in corso.
Quindi, se le cartelle superiori a duemila euro, non sono state già riscosse, siano oggetto di rateizzazioni, oppure ad esse non siano seguite procedure esecutive (ad esempio pignoramento ex art. 52 del Dpr 633/1972), Equitalia o l’agente della riscossione in generale, deve formare degli elenchi contenenti i dati identificativi dei debitori e delle relative cartelle di pagamento, per poi trasmetterlo all’ente creditore.
Diversamente, tutte le cartelle esattoriali oggetto di una delle azioni sopra elencate, restano in gestione dell’agente della riscossione. Anche se, in caso di accertata impossibilità di riscossione dei crediti, Equitalia trasmetterà all’ente creditore le suddette cartelle entro due mesi dal termine dell’attività di recupero del credito.