Il titolo esecutivo sulla cui base l’agente della riscossione può procedere è solo il verdetto del magistrato onorario che rigetta l’opposizione contro la sanzione amministrativa e non il documento redatto dalla volante della polizia.
Equitalia sbaglia ancora nella compilazione delle cartelle esattoriali. E ad accorgersene è la Cassazione [Cass. sent. n. 20983 del 6.10.2014].
In particolare, con una sentenza recentissima, la Suprema Corte ha rilevato un grave vizio di forma che determinerebbe la nullità degli atti notificati agli automobilisti già multati per violazione del codice stradale. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Quando l’automobilista, ricevuta una multa e proposto ricorso al giudice di pace, perde la causa, e quindi è tenuto a pagare la contravvenzione, Equitalia deve, nella cartella esattoriale, indicare, quale debito principale, la sentenza di rigetto dell’opposizione e non il verbale che, a monte, aveva accertato l’infrazione. Diversamente, la cartella esattoriale è nulla e può essere impugnata perché nulla è dovuto dal suo destinatario.
L’atto dell’agente della riscossione si deve basare, infatti, sull’effettivo titolo in mano all’ente pubblico e non, invece, quello che era all’origine di tutta la vicenda giudiziaria.
Infatti, in questi casi, solo la sentenza con cui viene rigettato il ricorso contro la multa costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice.
Dunque, a seguito del rigetto dell’opposizione, il titolo esecutivo è ormai costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. E la pubblica amministrazione non può agire in via esecutiva, contro l’automobilista, vantando un titolo diverso da quello reale: pena l’impossibilità, per il debitore, di poter opporre una valida difesa.
Ma non è ancora tutto. La seconda sezione civile ha inoltre precisato che la sentenza del giudice di pace deve contenere la somma che l’automobilista deve versare. Infatti, il titolo deve essere preciso e riportare con esattezza il debito da pagare. Diversamente è nullo.
Quest’ultimo è un elemento da valorizzare: non raramente, infatti, capita che i giudici, frettolosamente, si limitino a dichiarare, genericamente, il rigetto del ricorso, senza però poi indicare l’importo da versare all’ente.