Esenzione dall’Iva per i professionisti anche non regolamentati: l’annuncio è arrivato in un recente articolo de Il Sole24Ore in merito a una sentenza della Corte di Giustizia Europea che estende lʼesenzione dellʼIva anche alla professione dellʼosteopata, oltre che del chiropratico.
Nello specifico, secondo i giudici Ue, affinché una prestazione sanitaria possa rientrare tra quelle effettuate nellʼesercizio delle professioni mediche e paramediche riconosciute dagli Stati membri interessati, è necessario che sia diretta alla persona e fornita da soggetti che possiedono le necessarie qualifiche professionali. Non occorre, però, che questi soggetti esercitino una professione medica o paramedica disciplinata dalla normativa dello Stato membro. Ciò in quanto possono considerarsi rilevanti altri parametri per valutare le loro qualifiche professionali: ad esempio, la formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato.
Per fare chiarezza è intervenuto Alfonso Causi, giurista e Segretario dellʼAssociazione Italiana Scuole di Osteopatia, che in una nota inviata alla redazione del Sole24Ore ha segnalato alcune “inesattezze” riportate nell’articolo, chiedendone una rettifica.
Causi conferma in primis che l’esenzione Iva non vale per gli osteopati italiani: «La professione dellʼosteopata al momento non è ufficialmente riconosciuta come sanitaria, perché individuata ma non istituita, in attesa dei decreti attuativi. Le “necessarie qualifiche professionali” che devono essere possedute, al momento, in Italia, non sono controllate o controllabili da nessuno. E non esiste nemmeno nessun istituto di formazione e insegnamento di osteopatia riconosciuto dallo Stato.
La sentenza si riferisce a osteopati belgi – conclude il dott. Causi – e ha piena legittimità se riferita al Belgio, nazione nella quale lʼosteopatia è ufficialmente riconosciuta (anche se i decreti attuativi non sono stati mai emanati), e in cui la formazione è affidata in esclusiva alla Universitè Librede Bruxelles e a quattro istituti ufficialmente riconosciuti: Collège Belged’Ostéopathie (CBO), Belgian School of Osteopathy (BELSO),lʼInternational Academy of Osteopathy (IAO), Flanders InternationalCollege of Osteopathy (FICO). Per il Belgio, quindi, a giusta ragione la sentenza in questione ha il suo ambito di applicazione». Non invece per l’Italia.