“Basta equivoci! Consumo sul posto negli esercizi di vicinato e somministrazione nei pubblici esercizi: a distinguerli è solo la presenza o meno del servizio al tavolo. Dalla fine del lungo lockdown assistiamo sconcertati ad una serie di controlli e sanzioni ingiustificate anche ai danni di attività a noi associate. Stiamo pagando un prezzo altissimo, in una situazione in cui anziché aiutare le imprese a rialzarsi, si assiste giornalmente ad un vero stillicidio di controlli e sanzioni a volte arbitrarie e illegittime.“
A parlare è il Presidente della provincia di Frosinone e Latina della Fida, l’organizzazione aderente a Confcommercio Lazio Sud che raggruppa gli esercizi di vicinato alimentari Francesco Somma.
”Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato e somministrazione in bar e ristoranti è sempre più simile, al punto che in entrambe le attività si possono utilizzare le stesse attrezzature per lo stazionamento del pubblico. Cambiano le abitudini di consumo, e con esse anche il modo di fare impresa”.
Dopo una diatriba lunga anni, combattuta a suon di circolari, è finalmente caduto l’ultimo dei tabù che separavano il consumo sul posto nei negozi da quello effettuato nei pubblici esercizi. Quella che ne esce è una nozione più ampia di somministrazione. Cade anche il divieto di abbinare tavoli e sedie negli esercizi di vicinato.
In conclusione, secondo la sentenza del Cons. di Stato n. 2280 del 8 aprile 2019, in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili ed arredi -anche dedicati- presenti nell’esercizio commerciale, non comporta un superamento dei limiti di esercizio dell’attività di vicinato.
Le attrezzature possono consistere in tavoli e sedie, ma a rigore anche tovaglioli o stoviglie, la cui generale messa a disposizione per un uso autonomo e diretto di per sé non integra un servizio di assistenza al tavolo, ben potendo essere utilizzati anche dagli acquirenti che decidano di non fermarsi nel locale.
Altro elemento a sostegno, il Collegio lo ha trovato nel riferimento alla possibilità di utilizzare i locali e gli arredi dell’azienda, con ovvio ed intuibile riguardo ai normali tavoli e sedie.
A sancire la vittoria dell’Autorità nel lungo braccio di ferro contro l’ostinazione del MISE è stata la Sent. n. 2280 del 2019, che ha richiamato espressamente la Segnalazione S2605 del 27 ottobre 2016, avente ad oggetto “Distorsioni concorrenziali nel settore della vendita di alimenti e bevande con consumo sul posto“. In definitiva, l’unico elemento discriminatorio tra vendita negli esercizi di vicinato e somministrazione nei pubblici esercizi, è stato correttamente individuato nella presenza o meno del servizio al tavolo.
Comunicato stampa inviato da Confcommercio Lazio Sud